
“Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione”.
Il primo comma dell’articolo in esame tratta della “supplenza in sede occupata”, vale a dire quei casi in cui il Presidente della Repubblica è regolarmente in carica, ma temporaneamente impedito per svolgere le proprie funzioni. Spetta al Capo dello Stato valutare l’opportunità di disporre la sua sostituzione con il Presidente del Senato, tutte le volte che reputi di non poter svolgere al meglio il suo ruolo, si pensi al caso di un viaggio all’estero. Riguardo tale fattispecie, è importante ricordare quanto stabilì il Presidente Sandro Pertini, che decise di ricorrere alla supplenza in tutti i casi di viaggi superiori alla settimana e da allora in poi questa è diventata la prassi. Il ricorso all’istituto della supplenza viene effettuato con decreto del Capo dello Stato, controfirmato dal Presidente del Consiglio, indirizzato al Presidente del Senato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale. È importante sottolineare che il Presidente del Senato non può rifiutare di assumere il ruolo di “supplente”; un eventuale suo rifiuto, gli imporrebbe di dimettersi dal ruolo di Presidente del Senato. Mentre quest’ultimo svolge il ruolo di sostituto, risulta sospeso dal proprio incarico, che riacquisterà una volta terminata la supplenza.
La dottrina, per circoscrivere la genericità dell’articolo esaminato, ha deciso di procedere con una distinzione fondamentale per distinguere un impedimento temporaneo brevissimo da un impedimento temporaneo breve. Mentre il primo, non comporta nessun disagio nella gestione degli affari presidenziali, il secondo, al contrario, riduce apprezzabilmente le capacità del Presidente, mettendo in luce la sostanziale differenza tra impedimento temporaneo ed impedimento permanente.
La “supplenza in sede vacante” è, invece, disciplinata dal secondo comma dell’art. 86 Cost.. Tra le ipotesi dell’impedimento permanente, configuriamo la decadenza dalla carica per la commissione dei reati di cui all’art. 90 Cost., un’infermità non curabile, la morte o il venir meno dei diritti civili e politici. Ipotesi da non tralasciare è quella delle dimissioni del Presidente, atto personalissimo che non richiede alcuna controfirma, divenendo efficaci non appena firmate.
Nel caso in cui la “sede è vacante” interviene il Presidente della Camera dei deputati indicendo, entro quindici giorni, l’elezione del nuovo Capo dello Stato, a meno le Camere non siano sciolte o manchi meno di tre mesi alla fine della legislatura. Nell’ipotesi di una dichiarazione di impedimento permanente, l’atto governativo adottato d’intesa con i Presidenti di Camera e Senato è sottoposto alla verifica del Parlamento convocato per l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica.


