Cerca
Close this search box.

L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Il Titolo IV della Parte I della Costituzione, relativo ai "Rapporti Politici", si apre con l’art. 48 Cost..
Tempo di lettura: 2 minuti

L’art. 48 Cost. fissa i principi fondamentali in materia di esercizio della funzione elettorale.
Quattro sono i commi che compongo l’articolo in esame.
Al primo, si prevede che: “sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età”. In passato la titolarità del diritto di voto era riconosciuta solo ad alcuni soggetti, appartenenti ad un determinato censo (status sociale) o che possedevano uno specifico livello di alfabetizzazione o ancora l’essere dell’uno o dell’altro sesso. Quest’ultimo ostacolo venne meno il 1 febbraio 1945 quando fu emanato il Decreto Legislativo Luogotenenziale n. 23 che conferiva il diritto di voto alle italiane che avessero almeno 21 anni. Le uniche donne ad essere escluse erano le prostituite che lavoravano ad di fuori delle “case chiuse”, citate nell’art. 354 del regolamento per l’esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Così, in occasione delle prime elezioni amministrative successive alla fine del secondo conflitto mondiale, svoltesi il 10 marzo 1946, le donne furono chiamate alle urne. L’evoluzione delle esperienze statuali verso quella che comunemente viene definita “democrazia”, fece affermare il suffragio universale. La Costituzione, pertanto, stabilisce che debbano essere considerati elettori tutti i cittadini italiani in possesso della maggiore età. Nel nostro ordinamento, l’atto formale che individua il corpo elettorale consiste nell’iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini italiani che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età. Si fa riferimento ai “cittadini”, ossia coloro in possesso della cittadinanza italiana, e ciò ha posto numerose questioni di non facile soluzione. In primo luogo, si è posto il problema di ancorare l’esercizio del diritto di voto non più soltanto al requisito della cittadinanza, bensì solo a quello della residenza, trovando una prima applicazione con riferimento ai cittadini comunitari. Oggi, tuttavia, comincia a farsi strada l’idea di aprire questa possibilità a coloro in possesso di una carta di soggiorno, vale a dire agli immigrati. Sul punto, la dottrina è divisa. Alcuni ritengono necessaria una apposita legge di revisione costituzionale del primo comma dell’art. 48 Cost., altri, invece, credono che tale disposizione avrebbe solo una funzione di garanzia e non già di limitazione, bastando una legge ordinaria per l’estensione dell’elettorato attivo.
“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico”, ciò viene statuito dal primo capoverso dell’articolo 48 Cost.. In questo comma, la Costituzione si occupa delle caratteristiche del voto. Il voto è personale, con ciò intendendosi il divieto del legislatore di introdurre regole che consentano all’elettore di esercitare la funzione elettorale attraverso un altro soggetto, salvi i casi in cui l’intervento del terzo sia indispensabile (es. nel caso di persone affette da cecità). Con l’uguaglianza, si indica il divieto di introdurre regole che abbiano la conseguenza di attribuire ad alcuni soggetti un peso elettorale maggiore rispetto agli altri. Per libero, s’intende la possibilità di esprimere la propria preferenza senza condizionamenti esterni. Per voto segreto ci si riferisce al fatto che quest’ultimo non sia riconoscibile, nel senso che non possa essere riconducibile ad un soggetto ben determinato. Inoltre, il voto viene definito come un “dovere civico”. Questa formula è il frutto di un compromesso tra due tesi nate in Assemblea Costituente. La prima posizione era favorevole a valorizzare la funzione obbligatoria del voto, il cui mancato esercizio avrebbe comportato l’applicazione di sanzioni. Il secondo orientamento definiva il voto come un diritto di libertà, e come tale non punibile.
Altro problema a cui il legislatore costituzionale del 2000 ha cercato di porre rimedio, introducendo un comma aggiuntivo al testo originario dell’art. 48 Cost. (vale a dire il terzo), riguardava il diritto di voto degli italiani all’estero, cioè di soggetti in possesso della cittadinanza ma non più residenti in Italia. Questo nuovo comma determina che: “la legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge”. Per disciplinare le concrete modalità di esercizio del voto da parte degli italiani all’estero è intervenuta la legge n. 459/2001, prevedendo che gli aventi diritto al voto, debbono essere iscritti in apposite liste elettorali, distinte per ciascuna delle quattro ripartizioni (Europa, America, Africa-Asia-Oceania, Antartide). Tale normativa, oltre ad occuparsi delle liste elettorali e delle circoscrizioni, disciplina altri aspetti fondamentali, come per esempio lo svolgimento della campagna elettorale all’estero. La disciplina del voto per corrispondenza è stata fortemente criticata, visto che non appare rispettosa dei principi di personalità e segretezza del voto.
Il quarto ed ultimo comma tratta dei requisiti negativi della capacità elettorale e precisa: “il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge”. Il diritto di voto, originariamente, era escluso per gli interdetti e per gli inabilitati per infermità di mente. La legge n. 180/1978 ha eliminato ogni residua causa di limitazione del diritto di voto per incapacità civile. L’interdetto, oggi, è titolare del diritto di voto: il riconoscimento, anche alle persone con disabilità psichiche, dei diritti politici rappresenta un momento di maturazione e di progresso democratico e civile, che lascia priva di attuazione la prima parte del quarto comma dell’articolo in questione. Si prevede che alcuni provvedimenti definitivi del giudice (sentenza passata in giudicato) possano portare alla perdita del diritto di voto o alla sospensione temporanea del suo esercizio. Da ultimo, per quanto concerne la presenza di cause di indegnità morale, possiamo sottolineare che queste erano limitate ad alcune ipotesi previste direttamente dalla Costituzione o dalla legge, che comportavano la perdita del diritto di voto (membri casa Savoia – Costituzione, falliti – legge fallimentare). Tali limitazioni sono state eliminate, perché considerate illegittime.
In conclusione possiamo constatare come la natura giuridica del voto sia cambiata radicalmente, passando da un elettorato attivo, confinato solo su alcuni soggetti di sesso maschile, al suffragio universale che prevede possano votare sia le donne che gli uomini, che abbiano raggiunto la maggiore età. Inoltre, l’articolo in esame sottolinea l’importante funzione del voto e le sue precise caratteristiche.

563810
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

UTENTI IN LINEA
Torna in alto