Scommesse, la Corte UE blinda il sistema italiano: “Necessaria la concessione ADM anche per gli operatori esteri”

Respinto il ricorso di un centro trasmissione dati di Ragusa. I giudici di Lussemburgo confermano il "doppio binario": per raccogliere giocate servono licenza di Polizia e concessione statale
Tempo di lettura: 2 minuti

ROMA, 01 Marzo 2026 – Una pronuncia che mette un punto fermo su una disputa legale decennale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la legittimità del sistema concessorio italiano, respingendo le contestazioni mosse da un centro di trasmissione dati (Cdt) operativo a Ragusa per conto del colosso britannico Stanleybet.

La vicenda nasce dal rifiuto della Questura di Ragusa di rilasciare la licenza di pubblica sicurezza a un centro scommesse locale. Il motivo? L’operatore era privo della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), requisito indispensabile in Italia per operare nel settore del gioco d’azzardo.

Il centro aveva impugnato il diniego davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sostenendo che l’obbligo del “doppio binario” (concessione amministrativa + autorizzazione di polizia) violasse i principi europei di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.

I giudici europei sono stati netti: le restrizioni imposte dall’Italia sono giustificate. Sebbene il sistema italiano limiti effettivamente le libertà fondamentali previste dai trattati UE, tale limitazione è considerata proporzionata e necessaria per un obiettivo superiore: la lotta contro la criminalità organizzata.

Secondo la Corte, il meccanismo italiano è efficace perché la Concessione (ADM) permette uno screening preventivo e rigoroso degli operatori che entrano nel mercato; l’Autorizzazione di Polizia (TULPS) garantisce un controllo costante e capillare sui soggetti che materialmente gestiscono la raccolta del gioco sul territorio.

“Gli articoli 49 e 56 del TFUE — si legge nell’ordinanza — non ostano a una normativa nazionale che, per motivi di lotta alla criminalità, subordina la raccolta scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia legata a una previa concessione statale”.

La sentenza ribadisce che anche gli operatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione devono sottostare alle regole del Paese ospitante, se queste sono motivate da ragioni di ordine pubblico.

Spetterà ora ai giudici nazionali (in questo caso al CGA siciliano) verificare che queste regole non vengano applicate in modo discriminatorio, ma il principio generale è salvo: non esiste “libero mercato” nel gioco d’azzardo senza il controllo dello Stato.

Per le numerose agenzie “comunitarie” presenti nel territorio ibleo e in tutta la Sicilia, la strada si fa in salita: senza il titolo concessorio italiano, il rischio di veder negata la licenza di Polizia (e quindi di incorrere in chiusure e sanzioni) diventa una certezza giuridica.

Dati e fonti: Agipronews / Corte di Giustizia UE

© Riproduzione riservata
595949

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

UTENTI IN LINEA
Torna in alto