
ROMA, 01 Marzo 2026 – Una pronuncia che mette un punto fermo su una disputa legale decennale. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha confermato la legittimità del sistema concessorio italiano, respingendo le contestazioni mosse da un centro di trasmissione dati (Cdt) operativo a Ragusa per conto del colosso britannico Stanleybet.
La vicenda nasce dal rifiuto della Questura di Ragusa di rilasciare la licenza di pubblica sicurezza a un centro scommesse locale. Il motivo? L’operatore era privo della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), requisito indispensabile in Italia per operare nel settore del gioco d’azzardo.
Il centro aveva impugnato il diniego davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sostenendo che l’obbligo del “doppio binario” (concessione amministrativa + autorizzazione di polizia) violasse i principi europei di libera prestazione dei servizi e libertà di stabilimento.
I giudici europei sono stati netti: le restrizioni imposte dall’Italia sono giustificate. Sebbene il sistema italiano limiti effettivamente le libertà fondamentali previste dai trattati UE, tale limitazione è considerata proporzionata e necessaria per un obiettivo superiore: la lotta contro la criminalità organizzata.
Secondo la Corte, il meccanismo italiano è efficace perché la Concessione (ADM) permette uno screening preventivo e rigoroso degli operatori che entrano nel mercato; l’Autorizzazione di Polizia (TULPS) garantisce un controllo costante e capillare sui soggetti che materialmente gestiscono la raccolta del gioco sul territorio.
“Gli articoli 49 e 56 del TFUE — si legge nell’ordinanza — non ostano a una normativa nazionale che, per motivi di lotta alla criminalità, subordina la raccolta scommesse al rilascio di un’autorizzazione di polizia legata a una previa concessione statale”.
La sentenza ribadisce che anche gli operatori stabiliti in altri Stati membri dell’Unione devono sottostare alle regole del Paese ospitante, se queste sono motivate da ragioni di ordine pubblico.
Spetterà ora ai giudici nazionali (in questo caso al CGA siciliano) verificare che queste regole non vengano applicate in modo discriminatorio, ma il principio generale è salvo: non esiste “libero mercato” nel gioco d’azzardo senza il controllo dello Stato.
Per le numerose agenzie “comunitarie” presenti nel territorio ibleo e in tutta la Sicilia, la strada si fa in salita: senza il titolo concessorio italiano, il rischio di veder negata la licenza di Polizia (e quindi di incorrere in chiusure e sanzioni) diventa una certezza giuridica.
Dati e fonti: Agipronews / Corte di Giustizia UE





