
“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti”.
L’articolo si compone di tre commi.
Il primo comma statuisce che il Governo non può emanare provvedimenti aventi forza di legge senza una preventiva delegazione da parte del Parlamento. Tale previsione mira a preservare il principio della separazione dei poteri, elemento fondamentale di ogni Stato democratico.
Durante il regime fascista, infatti, la divisione dei poteri fu sostanzialmente annullata, poiché ogni forma di autorità venne concentrata nelle mani di un unico leader. Si realizzò così uno Stato totalitario, orientato al controllo capillare della società in ogni ambito della vita pubblica e privata, mediante l’imposizione di direttive e il tentativo di plasmare il pensiero e i comportamenti dei cittadini. Per questa ragione, i Padri Costituenti introdussero tale disposizione, al fine di evitare che i tre poteri dello Stato potessero nuovamente concentrarsi nelle mani di un solo soggetto e di scongiurare il ritorno all’esperienza del cosiddetto “Ventennio fascista”.
L’esigenza di garantire rapidità di intervento in situazioni straordinarie, che non consentono di attendere i tempi ordinari del procedimento legislativo, costituisce la ratio del secondo comma dell’art. 77 Cost.. Il Governo può pertanto adottare un decreto legge esclusivamente in presenza di casi straordinari di necessità e urgenza, ossia quando il provvedimento risulti indispensabile per la tutela di un interesse pubblico che richieda un intervento immediato.
Il rispetto di tali presupposti è garantito da una serie di controlli esercitati da diversi organi. In primo luogo, le Camere, chiamate a convertire il decreto in legge, possono modificarne il contenuto durante l’iter parlamentare, senza stravolgerlo totalmente. Un ulteriore controllo è svolto dal Presidente della Repubblica, sia nella fase di emanazione del decreto legge sia in quella di promulgazione della legge di conversione. Infine, la Corte Costituzionale può dichiarare l’illegittimità costituzionale del decreto legge, in tutto o in parte, qualora ne accerti la violazione dei requisiti o dei principi costituzionali.
Il terzo ed ultimo comma dell’art. 77 Cost. dispone che il decreto legge perda efficacia qualora non venga convertito in legge entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione. La mancata conversione determina la decadenza del provvedimento con efficacia retroattiva, come se esso non fosse mai entrato in vigore. Di conseguenza, gli effetti prodotti sulla base del decreto vengono meno, salvo quanto previsto dalla stessa disposizione costituzionale.
L’ultima parte del terzo comma dell’art. 77 Cost. riveste particolare importanza, poiché i Costituenti si preoccuparono di non lasciare privi di tutela i rapporti giuridici sorti sotto l’efficacia di un decreto legge non convertito. Per tale ragione, essi hanno previsto che il Parlamento, mediante legge ordinaria, possa intervenire a disciplinare i rapporti prodotti dal decreto decaduto, evitando così l’insorgere di vuoti normativi che potrebbero determinare disparità di trattamento tra i cittadini.
Merita, infine, attenzione una questione sulla quale è intervenuta la Corte Costituzionale: è possibile emanare decreti legge che riproducano disposizioni per le quali il Parlamento abbia negato la conversione? La normativa ordinaria vieta la riproduzione automatica di disposizioni normative non convertite. La Corte Costituzionale ha tuttavia precisato che la reiterazione di un decreto legge può essere ammessa soltanto qualora emergano nuovi presupposti di straordinaria necessità e urgenza, tali da giustificare una nuova adozione del provvedimento.



5 commenti su “L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca”
Rimane il fatto che il decreto legge rimane di rango inferiore alla legge, ossia non è legge. Inoltre, i ministri rispondono civilmente e contabilmente assumendosene tutte le responsabilità per danni provocati a terzi.
Fra l’altro, ai bei tempi andati della pandeminkia, annunciavano i decreti che devono avere carattere di urgenza, ma dopo una settimana arrivando anche ad un mese dall’annuncio, ancora non erano in g.u.
Bei giochetti che facevano…
Paolo, la tua memoria vacilla un po’. Ai tempi della pandemia c’erano i DPCM, strumenti persino peggiori dei decreti-legge che giustamente citi. I DPCM (Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri) erano atti amministrativi utilizzati dal Governo per dare attuazione ai decreti-legge emanati durante l’emergenza Covid-19. Attraverso questi provvedimenti vennero introdotti il lockdown, il coprifuoco, la chiusura delle attività, l’obbligo delle mascherine, le limitazioni agli spostamenti e il sistema delle zone a colori.
Ogni DPCM veniva firmato direttamente dal Presidente del Consiglio in carica. Giuseppe Conte ha firmato la totalità di quelli della prima fase (da febbraio 2020 a gennaio 2021). Ma non dirlo ai grillini no-vax e al tuo compare Gino: per loro ‘Giuseppi’ non si tocca… Se consideriamo i DPCM dedicati specificamente all’emergenza Covid, ne contiamo ben 21 tra il 2020 e l’inizio del 2021. Ricordiamone i principali:
23, 25 febbraio e 1, 4, 8 marzo 2020
9 marzo 2020 (estensione del lockdown a tutta Italia)
11, 22 marzo e 1, 10, 26 aprile 2020
17 maggio, 11 giugno, 7 agosto 2020
13, 18, 24 ottobre e 3, 24 novembre 2020
3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021
Ringraziamo pure Giuseppi Conte, quindi. Ma certo, continuiamo a dare la colpa alla sinistra, talmente ingenua che, dopo il primo governo di Conte con il M5S alleato alla Lega, lo ha rimesso in sella insieme a Speranza, dandogli la speranza di sfornare tutti quei de-cretini.
Che i grillini non si offendano, ma questi sono i fatti.
La sinistra ha capito così poco la lezione che ora se li tiene stretti nel CAMPO LARGO; vedrai però che sul più bello Giuseppi tirerà un morso dei suoi, favorendo il ritorno stabile al governo di Giorgia.
Speriamo non succeda mai, ma c’è davvero poco da fidarsi.
Peccato che Piero dimentica che la sua sinistra era allineata su tutto.
Difficile ammetterlo che ci sei cascato alla balla chiamata covid
Sig. Piero, si, i dpcm erano di gonde, ma i dl del 2021, erano di dragonball.
L’utilizzo di uno strumento propriamente amministrativo per fini legislativi, quale è stato il dpcm durante quella fase che fu configurata come pandemia, ha gettato le basi per una virata sempre più antidemocratica, inaugurata per la prima volta dopo la fine della seconda guerra mondiale.
La storia della Repubblica di Weimar non ha insegnato nulla, come pure il travisamento di ciò che i Costituenti hanno inteso fissare nella Carta, ovverosia un ineludibile passaggio parlamentare per ogni provvedimento limitativo della sfera personale.
Triste a dirsi, ma il peggio dovrà ancora attenderci.