
“Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dalla approvazione.
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l’urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso”.
I tre commi dell’articolo in esame riguardano la promulgazione e la pubblicazione della legge. La prima, la promulgazione, è riservata al Presidente della Repubblica nel suo ruolo di garante dell’ordinamento e deve avvenire entro trenta giorni dall’approvazione parlamentare o in un termine minore, se entrambe le Camere, a maggioranza assoluta, ne dichiarano l’urgenza.
Alla fase di promulgazione segue quella di pubblicazione, per assicurarne la conoscibilità a tutti i cittadini. Quest’ultima vede l’intervento del Ministro della Giustizia, quale depositario del sigillo dello Stato. Una volta apposto il sigillo alla legge, si provvede alla pubblicazione. Il nostro sistema prevede la doppia pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e nella Raccolta ufficiale degli atti normativi. La differenza principale tra questi due strumenti sta nel fatto che mentre la Gazzetta Ufficiale è il mezzo di pubblicazione immediata e divulgazione quotidiana delle norme, la Raccolta ufficiale degli atti normativi è l’archivio che attesta l’autenticità dei testi legislativi ed in cui vengono conservate tutte le norme. In altre parole, mentre la Gazzetta Ufficiale serve a far conoscere la norma, la Raccolta la conserva ufficialmente.
Dopo quindici giorni dalla pubblicazione (cd. periodo di vacatio legis), la legge entra in vigore e tutti i cittadini sono obbligati a rispettarla. Il periodo anzidetto può anche essere inferiore o superiore ai quindici giorni previsti, per comprovate esigenze. Con l’entrata in vigore della legge opera una presunzione di conoscibilità. In altri termini, si richiede al cittadino di adoperarsi diligentemente per conoscere il testo legislativo, sicché non si potrà invocare come scusante la mancata conoscenza della norma, eccetto il caso di ignoranza inevitabile, come affermato dalla sentenza n. 364/1988 della Corte Costituzionale.





