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L’ora legale. Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Mentre l’art. 13 Cost. si occupa della libertà personale, il successivo articolo tratta della libertà di domicilio.
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La nozione di domicilio adottata dai Padri Costituenti è molto più ampia rispetto alla nozione penalistica (intesa come privata dimora) ed alla nozione civilistica (considerata come sede principale degli affari e degli interessi di una persona). Il domicilio è, pertanto, il luogo di cui la persona abbia legittimamente la disponibilità per lo svolgimento di attività connesse alla vita privata o di relazione e dal quale intenda escludere i terzi.
Il primo comma dell’art. 14 Cost. sancisce che: “il domicilio è inviolabile”, ciò significa che nessuno, arbitrariamente, può introdursi nei luoghi dove si svolgono le attività private altrui.
Il comma successivo estende alla libertà di domicilio le stesse garanzie prescritte per la libertà personale, prevedendo che: “non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”. Secondo quanto disposto da tale comma, nessuna violazione del domicilio è consentita, se non nei casi e modi previsti dalla legge ed a seguito di apposita disposizione del giudice. Per tale ragione, anche in tale caso gioca la duplice e fondamentale garanzia della riserva assoluta di legge (soltanto la legge può autorizzare la violazione della libertà di domicilio, mediante ispezioni, perquisizioni e sequestri) e della riserva di giurisdizione (è necessario un provvedimento del giudice).
“Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali”; rispetto al regime ordinario poc’anzi menzionato con il secondo comma, il terzo introduce una deroga, disponendo che, per determinati motivi o fini, le leggi speciali possano prevedere delle limitazioni della libertà domiciliare ad opera dell’autorità amministrativa, in assenza di un provvedimento del giudice, basti pensare alla verifica del rispetto delle norme di igiene in un ristorante od alle regole antinfortunistiche sul luogo di lavoro.
In dottrina si discute circa l’interpretazione del secondo e del terzo comma. Da un lato, si afferma che le maggiori garanzie previste dal secondo comma si ricollegano agli interessi primari tutelati (legati intrinsecamente alla persona), mentre il terzo comma fa riferimento ad interessi essenzialmente economici dell’individuo. Altra tesi si riferisce al mancato intervento del giudice che dovrebbe essere compensato dell’ammissibilità di forme di intervento dell’autorità amministrativa dirette a meri fini conoscitivi e non anche a misure di natura coercitiva, in cui sussisterebbe sempre l’obbligo di intervento del giudice.
In conclusione, la ratio legis di questo articolo sottolinea la particolare considerazione data dalla nostra Carta Costituzionale al domicilio, visto come il luogo più importante in cui l’individuo conduce la propria vita.

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