
Il primo comma statuisce che: “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Di fatto, il nostro è uno Stato laico: non professa una particolare religione né ne privilegia una rispetto alle altre. Ci troviamo, oggi, dinanzi a due ordinamenti giuridici “indipendenti”, che non scaturiscono l’uno dall’altro, e “sovrani”, fungendo da guida per coloro che sono sottoposti alla loro autorità. Ne consegue che i rapporti tra queste due entità statuali non possono essere disciplinati con la legge ordinaria, bensì, con trattati internazionali (proprio come tra Stati autonomi).
“I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. La disposizione del secondo comma è molto sintetica e fa riferimento ai Patti Lateranensi, siglati nel Palazzo di San Giovanni in Laterano (da cui presero il nome), l’11 febbraio 1929, tra il Regno d’Italia e la Santa Sede. Tali accordi si compongono di due distinti documenti: il Trattato, in cui si riconosce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede, fondando lo Stato della Città del Vaticano (allegata al Trattato vi era la Convenzione finanziaria in cui veniva previsto un risarcimento a beneficio della Chiesa per la spoliazione da parte dell’Italia dei beni ecclesiastici) ed il Concordato, che precisa i rapporti civili e religiosi tra la Chiesa e lo Stato. Solamente il Concordato fu oggetto di riforma nel 1984 ed ha previsto, inoltre, entrate economiche al clero tramite l’8xmille e la mancanza di possibilità del governo italiano di poter approvare la nomina dei vescovi.
Il terzo ed ultimo comma dispone che: “le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale”. Lo Stato, pertanto, sarebbe vincolato a disciplinare bilateralmente i propri rapporti con la Chiesa cattolica; qualora, al contrario, l’accordo non fosse raggiungibile, la modifica unilaterale dei suddetti patti implicherebbe il ricorso alla procedura aggravata di revisione costituzionale prevista dall’art. 138 Cost.
Ci si chiede, dunque, se siano o meno stati costituzionalizzati, con l’art. 7 Cost., i Patti Lateranensi. La risposta è assolutamente negativa, ciò che si è costituzionalizzato è il principio concordatario, cioè la disciplina bilaterale delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa.