L’Agenzia delle Entrate, rispondendo a un preciso interpello, ha preso in esame l’imponibilità delle somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, a seguito di lesione della capacità professionale del lavoratore per effetto del demansionamento subito. E’ quanto chiarisce l’Ente bilaterale del terziario di Ragusa in una comunicazione alle imprese e ai lavoratori del comparto dell’area iblea. “Nel caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate – è spiegato dal consiglio direttivo dell’Ebt – un ex dipendente aveva presentato ricorso al Tribunale del lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno a seguito di ripetuti demansionamenti subiti. L’Agenzia ha più volte precisato che sono imponibili le somme corrisposte al fine di sostituire mancati guadagni (lucro cessante) sia presenti che futuri del soggetto che le percepisce, mentre non assumono rilevanza reddituale le indennità risarcitorie erogate per reintegrare il patrimonio del soggetto, ovvero al fine di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio (danno emergente). Pertanto, le somme liquidate in via equitativa dal Tribunale, in seguito alla lesione della capacità professionale del lavoratore, sono da considerarsi non imponibili, in quanto configurabili come danno emergente e, quindi, volte a risarcire la perdita economica subita dal patrimonio. Di conseguenza, non sono assoggettabili a ritenuta alla fonte”. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.
- 15 Settembre 2024 -