Depositata dall’Ordine degli Avvocati una denuncia – querela avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa nei confronti dei legali rappresentanti di una società privata e di un agente locale operanti rispettivamente su scala nazionale e provinciale nel settore del contenzioso risarcitorio in materia di infortunistica stradale, sul lavoro e da cd. malasanità, per la verifica della sussistenza del reato di esercizio abusivo della professione.
Come è noto l’Ordine Forense Circondariale costituisce l’unica rappresentanza istituzionale degli Avvocati sul territorio.
L’Ordine Forense di Ragusa, ormai da qualche anno, ha accertato più volte che in diverse testate giornalistiche del nostro territorio, specie online, viene dato spazio, con un’enfasi e
una terminologia che contrasta decisamente con la natura della professione forense, e che viola palesemente i valori di cui all’art. 3 2 A comma della legge professionale, a particolari
fatti di cronaca.
Si tratta per lo più di gravi sinistri stradali o di gravi fatti di presunta responsabilità professionale per colpa medica, cui consegue quasi sempre il decesso di almeno una vittima.
In tali servizi, molto spesso oggetto di mera traslazione di comunicati stampa di società di capitali operanti nel settore, inviati a solo scopo promozionale, vengono indicati, quali
difensori e non meglio individuati consulenti delle vittime e delle loro famiglie, soggetti non abilitati alla difesa nei procedimenti e nei processi, ed estranei alle figure tipiche, anche
societarie o associate, della legge professionale, che tuttavia sono definiti altresì quali strenui, efficaci e risolutivi difensori delle stesse vittime e dei loro familiari, in grado di garantire rapidamente risultati ed esiti favorevoli.
L’Ordine Forense non pretende di esercitare al di fuori del proprio ambito istituzionale il controllo deontologico di altre categorie di professionisti e lavoratori, e di demandare agli
organi di stampa la prevenzione, l’accertamento o la repressione delle violazioni di cui all’art. 348 del codice penale, che riguarda l’esercizio abusivo di una professione.
Tuttavia invita i medesimi organi di stampa in indirizzo al controllo e alla doverosa verifica dei soggetti incaricati della difesa delle vittime, dei loro familiari e di quanti più genericamente si rivolgono all’autorità giudiziaria per la tutela dei loro diritti, confidando che negli articoli di stampa del nostro territorio provinciale venga dato spazio agli operatori del processo (giudici, pubblici ministeri, avvocati) solo quando è necessario ai fini della comprensione e della verità dei fatti, della correttezza, della pertinenza e della continenza della notizia e della informazione in genere.
- 8 Settembre 2024 -