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Ordinanza del Sindaco di Modica per gli operatori agricoli

Sino al 15 settembre di ogni anno divieto di effettuare interventi di spandimento sui terreni agricoli di effluenti zootecnici.
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Con decorrenza immediata e sino al 15 settembre di ogni anno viene fatto divieto, a tutti gli operatori agricoli interessati di effettuare interventi di utilizzazione agronomica, mediante spandimento sui terreni agricoli di effluenti zootecnici, liquami, deiezioni, pollina e di tutti i prodotti assimilabili, compresi fertilizzanti di natura organica, per una fascia di due chilometrici ampiezza, lungo il perimetro esterno dei centri abitati, compreso il territorio delle frazioni e del centro urbano di Modica.
Questo è quanto ha deciso il sindaco con propria ordinanza (la n° 27669 del 4 luglio u.s.) avvertendo che, ferme ed impregiudicate le azioni penali derivanti dal mancato rispetto della disciplina normativa in materia, o da eventi determinanti inquinamento atmosferico e del suolo riconducibili all’esecuzione delle operazioni di concimazione, l’inosservanza di quanto disposto comporterà, a carico dei trasgressori, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 500 euro.

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