Diritti e assistenzialismo, storica vittoria dello Studio Legale Di Giacomo di Modica: per i benefici INPS contano i redditi reali e non quelli teorici

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ROMA, 16 Ottobre 2026 – Un principio di fondamentale importanza nella tutela delle persone con invalidità civile e in condizioni di fragilità economica è stato affermato dalla quarta sezione Lavoro del Tribunale di Roma. La pronuncia giunge a margine di una significativa vittoria giudiziaria ottenuta dagli avvocati Antonino Di Giacomo e Stefano Di Giacomo, dello Studio Legale Di Giacomo di Modica, i quali hanno portato all’attenzione della magistratura romana il caso di una donna invalida al 100% a cui l’INPS aveva ingiustamente negato la maggiorazione sociale. Con la sentenza numero 6176 del 2026, il giudice Francesca Vincenzi ha accolto integralmente il ricorso promosso dai legali modicani, condannando l’Istituto di previdenza al pagamento di quasi quindicimila euro a titolo di arretrati e stabilendo un precedente decisivo per le prestazioni assistenziali.

La vicenda trae origine dai reiterati dinieghi opposti dall’INPS nei confronti della donna, separata legalmente, sulla scorta del fatto che un provvedimento giudiziario le riconosceva un assegno di mantenimento. Tuttavia, quelle somme non erano mai entrate nella disponibilità economica della donna, rimanendo un credito unicamente sulla carta. Nonostante le dichiarazioni dell’interessata e i vari tentativi di risoluzione in via amministrativa condotti dallo Studio Legale Di Giacomo tra istanze di autotutela e formali diffide, l’ente previdenziale ha continuato a considerare rilevante un reddito del tutto teorico, lasciando la cittadina priva del sostegno economico spettante.

Di fronte alla chiusura dell’Istituto, gli avvocati Antonino e Stefano Di Giacomo hanno adito le vie legali dimostrando in giudizio la piena sussistenza dei requisiti assistenziali. Accogliendo le tesi della difesa e richiamando la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione, il Tribunale di Roma ha sancito che un assegno di mantenimento mai incassato non può in alcun modo essere conteggiato come reddito disponibile. La valutazione dello stato di bisogno economico deve infatti basarsi sull’effettiva situazione finanziaria del richiedente e non sulla mera possibilità teorica di riscuotere somme da terzi, a meno che non emergano condotte fraudolente, mai dedotte né provate dall’INPS nel caso specifico.

La decisione del Giudice del Lavoro, che ha riconosciuto alla ricorrente la maggiorazione sociale per il periodo compreso tra il luglio 2020 e il luglio 2023 oltre alle spese di lite, assume una portata che va ben oltre la singola vicenda processuale. Come evidenziato dagli stessi avvocati Antonino e Stefano Di Giacomo, si tratta di una pronuncia di grande rilievo per tutti quei cittadini invalidi o indigenti che si vedono negare le prestazioni di sostegno a causa di somme mai percepite. La tutela sociale deve infatti fondarsi sulla reale condizione economica della persona, dimostrando che un iniziale rigetto dell’INPS non preclude il riconoscimento di un sacrosanto diritto.

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