L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

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Composto da due commi, l’articolo stabilisce che: “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
A tale scopo nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d’inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria”.
Se lo scopo delle interrogazioni e delle interpellanze parlamentari è quello di acquisire elementi conoscitivi in ordine all’attività del Governo, lo strumento dell’inchiesta parlamentare accomuna questa finalità a quella di accertamento di specifiche responsabilità.
La concezione della natura dell’inchiesta come potere implicito era emersa, all’epoca statutaria, in relazione all’assenza di una previsione costituzionale nello Statuto Albertino del 1848. Su un piano storico, tale concezione affondava, a sua volta, le sue radici in Inghilterra, all’epoca del conflitto tra il Parlamento e la dinastia degli Stuart e si sviluppò nell’esperienza costituzionalistica statunitense del XIX secolo. Sotto questo profilo appare opportuno sottolineare che la concezione del potere implicito, propria del modello anglosassone, comprendeva anche quella della necessaria dotazione, a fini conoscitivi, di poteri coercitivi, profilo negato dal modello francese, che nasceva sempre come potere implicito ma riteneva che i poteri coercitivi non potessero considerarsi come un “principio generale”, essendo necessaria una esplicita previsione legislativa per il loro conferimento, per evitare turbative al principio della separazione dei poteri. Con l’entrata in vigore della Carta Costituzionale del 1948, la concezione è cambiata, sostenendo che l’art. 82 Cost., così formulato, delinei un paradigma esaustivo e costitutivo del potere di inchiesta.
Le commissioni di inchiesta sono monocamerali o bicamerali, a seconda che vi facciano parte solo membri di un ramo del Parlamento o di entrambi. Le seconde, in particolare, garantiscono esiti omogenei alle attività di indagine svolte. L’inchiesta, inoltre, può essere di due tipi: politica o legislativa. La prima è diretta ad accertare la situazione dell’ordine pubblico in una determinata parte del Paese (es. commissione d’inchiesta sul fenomeno mafioso) o le responsabilità di funzionari e di uomini politici. Per ciò che riguarda la seconda, vale a dire l’inchiesta legislativa, questa mira ad acquisire dati ed informazioni per un migliore svolgimento dell’attività legislativa, assumendo un valore essenzialmente conoscitivo.
La commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell’autorità giudiziaria. La disposizione nasce dall’intento dei Padri Costituenti di non voler spingere l’attribuzione di poteri di accertamento coercitivi ad un organo politico come il Parlamento fino al punto da privare il soggetto inquisito delle garanzie di cui egli gode davanti al giudice comune. Ciò comporta una serie di conseguenze. Sul versante negativo, esse soffrono i medesimi limiti imposti all’autorità giudiziaria, tra i quali rientrano il rispetto del diritto di difesa e l’eventuale opposizione del segreto. Sul fronte positivo, possono svolgere le attività consentite all’autorità giudiziaria (es. intercettazioni, sequestri, audizioni di testimoni, ecc.).
Quando viene costituita una commissione, viene redatto un atto istitutivo in cui vengono precisati l’oggetto dell’inchiesta, i poteri della commissione e la durata in carica dei suoi membri. Quest’ultimo profilo viene definito dall’art. 82, in cui è precisato che il numero dei componenti deve rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La nomina avviene ad opera dei Presidenti di Camera e Senato, sulla base della designazione effettuata dai Gruppi parlamentari, che, nella prassi, propongono rose di candidati in numero più ampio rispetto ai componenti previsti, al fine di consentire idonei margini di manovra al fine del rispetto della proporzionalità tra i vari gruppi.
In conclusione, possiamo sostenere che la disposizione in esame nasce con l’intento di attribuire una funzione di controllo del Parlamento sull’attività del Governo e delle pubbliche amministrazioni per evitare “straripamenti di potere” da parte dell’organo esecutivo.

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