
La Carta Costituzionale, scritta all’indomani della fine del secondo conflitto mondiale, prevede anche scenari bellici, affinché ogni organo sappia il proprio ruolo ed i propri poteri in una situazione d’emergenza.
Con lo Statuto Albertino, era il Re, in quanto capo delle Forze Armate, a dover decretare la guerra nei confronti di un altro Stato, delegando il Parlamento del potere di provvedere alle spese necessarie per affrontare la situazione emergenziale. Con la Costituzione del 1948, le cose cambiano ed i Padri Costituenti hanno deciso di affidare tale decisione nelle mani delle Camere.
L’art. 78 Cost. statuisce: “le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari”. La decisione non spetta né al Capo dello Stato né tantomeno al Governo: è il Parlamento a decidere in merito.
Con il termine “guerra” i Costituenti si sono riferiti solo ai conflitti extranazionali che si instaurano tra Stati, escludendo i fenomeni di turbamento sociale interno, come le guerre civili.
Opinione diffusa sembra essere quella secondo la quale il conferimento dei poteri all’organo esecutivo riguarderebbe anche poteri normativi assai estesi, con la probabile attribuzione al Governo della facoltà di sospendere o derogare temporaneamente alcune disposizioni costituzionali. In altri termini, si tratta di poteri extra ordinem che potrebbero giungere, data l’eccezionalità della situazione, sino a limitare l’esercizio di alcuni diritti fondamentali (si pensi, ad esempio, alla libertà di circolazione e soggiorno).
In caso di guerra, i poteri delle Camere possono essere eccezionalmente prorogati per legge. La proroga è un istituto eccezionale espressamente disciplinato dalla Costituzione (art. 60), il quale attribuisce al Parlamento il potere di disporre, con legge, il prolungamento della ordinaria durata quinquennale della legislatura solo in caso di guerra. La proroga non va confusa con la prorogatio, che è un meccanismo che opera di diritto, in base al quale il titolare di un potere è legittimato ad esercitarlo fino all’insediamento del successore, per evitare pericolosi vuoti di potere e garantire la continuità delle istituzioni. È evidente perciò che mentre la durata della proroga non è determinabile a priori, dipendendo dall’esito del conflitto bellico, la durata della prorogatio non può in alcun caso superare i novanta giorni, dato che le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti e che la prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
In conclusione, la straordinarietà della situazione giustifica un sistema normativo particolare, che termina solo con la cessazione dello stato di guerra che può provenire, oltre che da delibera del Parlamento, dalla ratifica di un trattato internazionale.


