
Ragusa, 13 maggio 2026 – L’Assessorato alla protezione civile del Comune di Ragusa comunica l’emanazione dell’ordinanza Sindacale con la quale si dispone che nel periodo dal 15 maggio al 31 ottobre 2026, in prossimità di boschi, terreni incolti e/o cespugliati e nei terreni agricoli all’interno dell’intero territorio comunale è fatto divieto assoluto di accendere fuochi, di provvedere a cura dei proprietari, affittuari, conduttori e/o detentori a qualsiasi titolo di terreni incolti ricadenti nel territorio comunale di tenere i terreni, almeno per una fascia di 20 metri dalla scarpata e/o banchina stradale, sgombri di sterpaglie, rovi, rami e/o vegetazione secca di ogni genere o qualunque altro materiale combustibile, nonché alla immediata rimozione di tutti i residui derivanti da tale pulitura, depositandoli all’interno della propria proprietà a distanza di sicurezza non inferiore a 100 metri dalle scarpate e/o banchine. Tra gli altri divieti anche quello di fumare e gettare mozziconi di sigarette dai veicoli in transito sulle strade o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio.
L’ordinanza ribadisce che nel territorio comunale è sempre vietato durante tutto il corso dell’anno procedere alla combustione di materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature e ripuliture in loco nelle seguenti aree del territorio : all’interno dei centri abitati, all’interno dei boschi e delle aree protette, all’interno delle fasce di rispetto dei boschi e delle aree protette per un buffer di metri 200 dai margini esterni.
Fermo restando le norme previste dagli artt. 423,423 bis e 449 del Codice Penale, in rapporto alla tipologia di violazione e/o inosservanza dell’ordinanza sono previste l’applicazione di sanzioni amministrative. In caso di procurati danni a carico degli inadempienti verrà nel contempo inoltrata denuncia all’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale.



2 commenti su “Ragusa. Emanata Ordinanza misure di prevenzione contro gli incendi”
Le ordinanze servono per le emergenze che non si possono gestire in modo normale ma lo sfalcio delle banchine e delle scarpate di una strada è compito ordinario dell’ ente proprietario della strada,fra l’altro serve per garantire la sicurezza degli utenti della strada gli incendi partano in genere per i mozziconi buttati nelle strade non sfalciate.
Provvedimento ineccepibile relativamente alla prevenzione , ma di difficile , se non impossibile , applicazione per i proprietari di terreni nella zona montuosa dei comuni di Palazzolo , Monterosso e Giarratana , nei terreni terrazzati con pendici, che costeggiano la carreggiata , ove è impossibile accedere con mezzi meccanici , per assenza di stradine o trazzere . Mio marito è reduce da un infarto , la spesa per pagare dei braccianti è insostenibile , poi con i tempi che corrono. La distanza dei 20 metri è plausibile , ma quella dei cento ci sembra eccessiva , nel nostro caso , da lavori forzati , inattuabile. Preghiamo le signorie vostre che conoscono per averlo fatto o guardato il lavoro dei campi , di rivedere l ‘ ordinanza in questione relativamente ai terreni in questione , per evitare la riduzione in schiavitù di mio marito e i lavori forzati . Ornella Di quattro.