
Il settantaquattresimo articolo della Carta Costituzionale regola il potere del Capo dello Stato di rinviare alle Camere una legge prima di promulgarla.
È composto da due commi che statuiscono: “il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata”.
Avvalendosi del potere espressamente previsto dall’art. 74 dello “Statuto”, il Presidente della Repubblica può rinviare la legge alle Camere con un messaggio, contenente i motivi per cui ha ritenuto di non dover procedere alla promulgazione, chiedendo una nuova deliberazione. In altri termini, con questo messaggio, il Capo dello Stato invita il Parlamento a rivedere la legge. Al Presidente della Repubblica spetta un potere di controllo in ordine alla conformità della legge votata dal Parlamento, con la Carta Costituzionale. Tale controllo può avere esito positivo o negativo. Nel primo caso, la legge verrà sottoscritta dal Presidente della Repubblica e di conseguenza promulgata. Mentre, in caso di esito negativo, il testo legislativo tornerà per un riesame alle Camere, accompagnato da un messaggio presidenziale, nel quale saranno esposte le ragioni che hanno spinto il Capo dello Stato a negare la promulgazione. Qualora le Camere dovessero riapprovare la legge senza modifiche e quindi inviarla nuovamente al Presidente per la promulgazione, quest’ultimo sarà costretto a promulgarla, salvo che si tratti di leggi che configurino gli estremi dell’alto tradimento o dell’attentato alla Costituzione. Il Presidente della Repubblica perciò dispone di un mero potere di rinvio e non di un potere di veto (vale a dire la facoltà di bloccare unilateralmente una decisione, impedendone l’adozione nonostante il consenso della maggioranza), il quale avrebbe comportato una violazione del principio della separazione dei poteri.
In conclusione, il potere di rinvio attribuito al Presidente della Repubblica è volto a sollecitare un più attento esame del provvedimento legislativo da parte del Parlamento, a causa di possibili profili di illegittimità costituzionale.





