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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Altro importante articolo della Carta costituzionale italiana relativo all’organizzazione del Parlamento è il sessantaquattresimo, con i suoi quattro commi
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“Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti”. Il primo comma costituisce la base su cui si delinea l’autonomia delle Camere, mediante la potestà normo-regolamentare. Tali regolamenti contengono la disciplina inerente l’organizzazione ed il funzionamento dell’assemblea. In altri termini, il regolamento parlamentare è espressione dell’autonomia riconosciuta dalla Costituzione a ciascuna Camera e la maggioranza richiesta per l’adozione e/o la modifica di tali “Statuti”, rappresentano, al meglio, l’indipendenza del Parlamento. Il procedimento di adozione e modifica sono disciplinati nel dettaglio dai regolamenti di ciascuna Camera, statuendosi che, diversamente da quanto accade per una proposta di legge in cui è necessaria la corrispondente volontà delle Camere sul testo, ogni regolamento parlamentare deve essere approvato autonomamente da ciascuna Camera, senza il consenso dell’altra, incontrando come unico limite la Costituzione.
Il primo capoverso dell’articolo in esame prevede: “le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta”; i lavori delle Camere sono pubblici, nel senso che qualsiasi individuo vi può partecipare, assistendo al dibattito, anche tramite diretta televisiva. La pubblicità delle sedute garantisce il controllo del loro lavoro da parte dell’opinione pubblica. Tuttavia, vi possono essere delle “sedute segrete”, a cui si può ricorrere in casi particolari, ma tale eventualità è rarissima e tende ad impedire eventuali pressioni esterne su questioni particolarmente delicate.
Il terzo comma statuisce che: “le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale”. Distinzione fondamentale in tema di deliberazione è quella tra quorum strutturale e quorum funzionale. Mentre il primo individua il numero minimo di parlamentari sufficienti affinché la seduta sia validamente costituita, il secondo rappresenta il numero di senatori e deputati in grado di dar luogo alla maggioranza sufficiente a far ritenere approvata una deliberazione. A tal riguardo, va precisato che gli astenuti alla Camera vengono considerati assenti ai fini della determinazione della maggioranza, mentre al Senato vengono calcolati, visto che ogni deliberazione viene presa a maggioranza dei senatori che partecipano alla votazione. Le conseguenze sono di grande rilievo, poiché alla Camera i deputati che si astengono producono l’effetto di abbassare la maggioranza richiesta per l’approvazione; mentre al Senato, l’astensione rende più difficoltoso, innalzandolo, il raggiungimento del quorum deliberativo (tanto che c’è chi sostiene che, al Senato, l’astensione varrebbe come voto contrario). Il numero legale è sempre presunto, a meno che i parlamentari di ciascuna camera non ne chiedano la verifica. L’ultima parte del comma in oggetto mette in chiaro che la Costituzione può richiedere maggioranze qualificate.
Per esemplificare: l’approvazione di una legge ordinaria richiede la maggioranza semplice, vale a dire dei presenti, mentre l’adozione di una legge costituzionale richiede una maggioranza speciale (due terzi) che comporta l’approvazione del testo normativo da parte di un certo numero di componenti ciascuna Camera.
Quarto ed ultimo comma: “i membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono”, in questa sede si definisce il rapporto tra Parlamento e Governo, soprattutto nella realizzazione del programma su cui si fonda la fiducia. Tutto ciò, pertanto, porta ad una necessaria interlocuzione tra i due organi. Il rapporto fiduciario, per dirla in altre parole, richiede una costante interazione ed una supervisione reciproca tra l’organo legislativo e l’organo esecutivo. La disposizione garantisce la partecipazione e la presenza anche dei membri del Governo che non sono parlamentari.

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