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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 31 Cost. prevede un impegno attivo dello Stato nella tutela della famiglia.
Tempo di lettura: 2 minuti

“La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo”.
L’articolo in esame (composto da due commi), tutela attivamente le famiglie, soprattutto le più numerose, mediante misure assistenziali. Tutto ciò, per evitare che l’elevato “numero” dei figli possa diventare un problema sia per i genitori che per i figli stessi. In passato, infatti, le famiglie numerose erano costrette ad affidare i figli in eccedenza alle persone benestanti, affinché se ne prendessero cura.
È lungo l’elenco delle norme economiche, fiscali e assistenziali che l’Italia ha adottato, dal dopoguerra ad oggi, in favore delle famiglie e dei minori; per esemplificare, la legge prevede i congedi di maternità e di paternità per i genitori che lavorano, nonché gli aiuti per le famiglie in difficoltà economica. Non bisogna dimenticare, poi, le borse di studio e le detrazioni sulle tasse universitarie per favorire la continuità del percorso scolastico e formativo dei ragazzi.
Il secondo comma tutela la maternità, l’infanzia e la gioventù.
Per ciò che concerne la maternità, l’ordinamento incentiva la donna a procreare, evitando che questa possa perdere il lavoro od, una volta terminato il periodo di gestazione, non riesca a trovarne un altro. Dal punto di vista della legge ordinaria, non si può non menzionare la legge n. 194/1978 (cd. Legge sull’aborto) e la legge n. 40/2004 (normativa che disciplina la procreazione medicalmente assistita). La prima intende evitare, da parte della donna, l’adozione di pratiche illegali che possano metterne a repentaglio la vita, pur di interrompere la gravidanza. Questa legge ha subìto numerose critiche da parte dei sostenitori della vita. La legge n. 40/2004, invece, è intervenuta a sostegno delle coppie che non riescono ad avere dei figli, favorendo le tecniche di inseminazione artificiale o di fecondazione extracorporea (insieme di tecniche terapeutiche durante le quali le cellule germinali, vengono fecondate con gli spermatozoi del partner o del donatore, al di fuori del corpo della donna). Altro aspetto da non sottovalutare nella tutela della maternità è quello relativo all’istituzione dei servizi sociali, con funzione di sostegno e di cura.
Per quanto riguarda l’infanzia e la gioventù, la normativa ordinaria prevede una serie di misure per la creazione di strutture e di organismi rivolti a promuovere politiche a sostegno dei bambini e dei giovani, basti pensare ai vari bonus cultura per l’acquisto di libri o di accessori sportivi (es. racchette da tennis). Da attenzionare è quanto previsto dal codice penale, in tema di tutela della gioventù, punendo, con pene più elevate, chi attenta contro l’integrità fisica e psicologica dei minori. Sempre sotto questo fronte, ma dall’altro lato della barricata, il diritto processuale penale ha istituito una serie di garanzie, rivolte all’imputato minorenne. Fra tutte possiamo ricordare l’istituzione di un apposito tribunale, denominato Tribunale per i Minorenni, che adotta una serie di provvedimenti tesi alla rieducazione del condannato che ricorrono alla punizione del reo minorenne solo come “extrema ratio”.

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1 commento su “L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca”

  1. Cos’è l’interruzione di gravidanza se non omicidio?
    Chi vuole contestare tale affermazione, dovrebbe prima dimostrare che non sia vita quella in grembo ovvero in quale esatto momento scaturisca. Esiste tale prova inconfutabile? No.

    Il diritto di una donna, dovrebbe essere quello di essere aiutata nel portare avanti la gravidanza, non di interromperla, sostenerla economicamente, incentivandola, fino alla nascita del bambino, darle modo di provare la maternità una volta nato e poi farla scegliere, premiarla nel caso volesse tenerlo a vita. Questo farebbe un paese che tenesse al proprio benessere ed alle famiglie che lo costituiscono (famiglie, sono queste che fanno prosperare un’economia).

    Esistono donne felici di aver abortito di propria volontà? Esistono donne che non ci pensino ogni istante della propria vita e che non ne siano pentite?

    Lo stato dovrebbe incentivare la gravidanza, e scoraggiare l’aborto, se non eliminarlo.

    Il fatto, poi, che esista la legge per abortire col fine di impedire l’utilizzo di mezzi illegali per farlo, sostiene la tesi di rendere legale un reato in modo che il colpevole non sia tale e non possa farsi eventualmente del male compiendo un illecito.

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