L’Ebt Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea operanti nel comparto del terziario che l’Ispettorato del Lavoro ha fornito precisazioni in merito all’utilizzo del permesso di soggiorno di un cittadino straniero per studio o formazione professionale, in relazione alle attività lavorative rese nell’ambito di un tirocinio formativo e in particolare, se il permesso per studio o formazione professionale consenta di svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno e se lo stesso consenta, altresì, di svolgere anche attività di tirocinio non curriculare, finalizzato all’inserimento lavorativo, entro gli stessi limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato ex art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999 (limite delle 20 ore settimanali).
“Il cittadino straniero già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale) – sottolineano dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – può svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato. Analogamente, lo straniero entrato in Italia con permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione potrà svolgere, nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale, un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso, a nulla rilevando, per tale ipotesi – che non costituisce rapporto di lavoro – i limiti in cui è consentito lo svolgimento di attività di lavoro subordinato”.
- 11 Ottobre 2024 -