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Scicli. Annullata condanna ad ex giudice del Cga Giuseppe Mineo

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Annullata la condanna già comminata all’ex magistrato del Consiglio di Giustizia Amministrativa Giuseppe Mineo, residente a Scicli  Il mero ritardo nel deposito di sentenze, infatti, secondo l>e Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di cassazione, presiedute da Biagio Virgilio, non può comportare la responsabilità del magistrato per danno erariale, ma solo un’eventuale responsabilità disciplinare. In appello l’ex giudice era stato condannato per danno erariale a 90mila euro.  Il docente universitario ed ex componente laico del Cga, era difeso dagli avvocati Alessandro Dagnino,  Antonino Mancuso e Patrizia Stallone.
Il ricorso è stato presentato contro una sentenza della sezione giurisdizionale d’appello della Corte dei Conti della Sicilia. Con la decisione dei giudici della Cassazione, è stato stabilito che Mineo non dovrà versare nessuna somma per danno erariale.

Nelle 34 pagine di motivazione le sezioni unite esaminano tutti gli aspetti della responsabilità dei magistrati, sottolineando come la responsabilità dei giudici abbia tratti peculiari. Responsabilità che nascono dalla necessità di tutelarne l’indipendenza sancita dall’articolo 108 della Costituzione. La tesi della difesa si è incentrata sul fatto che “il disservizio causato da comportamenti del giudice si manifesta nel caso in cui il magistrato abbia commesso un reato”. O anche in altre ipotesi specificamente previste, ad esempio nel caso di condanna dello Stato italiano per irragionevole durata dei processi, ai sensi della cosiddetta legge Pinto.

“La responsabilità erariale per danno da disservizio – si legge nella decisione – non deriva dal ritardo di per sé, neppure quando reiterato, grave e ingiustificato”. Questo infatti può essere “sanzionato disciplinarmente”. E la “responsabilità disciplinare serve, da sola, a tutelare il corretto esercizio della funzione e, con essa, il prestigio e il decoro del magistrato e il prestigio dell’istituzione giudiziaria”. Invece, spiega la sentenza, se il ritardo “assume il significato di un comportamento non solo deontologicamente rilevante, ma anche illecito”, allora la “protratta inerzia consente la configurazione di un danno erariale diretto, da violazione”.I giudici di legittimità, dunque, hanno stabilito il “difetto di giurisdizione della Corte dei conti” annullando in via definitiva la condanna al pagamento del danno erariale.

 

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