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Trattamenti di integrazione salariale. Ebt Ragusa chiarisce

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L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori del comparto operanti nell’area iblea che l’Inps ha fornito precisazioni in merito al massimale unico dei trattamenti di integrazione salariale decorrenti dal 2022 ed alla gestione dei medesimi trattamenti. La Legge di Bilancio 2022, modificando il decreto legislativo n. 148/2015, ha disposto, per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, il superamento dei previsti due massimali per fasce retributive, introducendo un unico massimale annualmente rivalutato secondo gli indici Istat, che prescinde dalla retribuzione mensile di riferimento dei lavoratori.
“In particolare – spiegano dal consiglio direttivo dell’Ebt Ragusa – l’istituto precisa che, per i trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e per l’assegno di integrazione salariale del Fondo di integrazione salariale (Fis), con periodi iniziati nel corso del 2021 e proseguiti nel 2022, per il periodo di pagamento decorrente dal 1° gennaio 2022, si applica il massimale unico, introdotto dalla riforma. Per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale è riconosciuto dal Fis per le seguenti durate massime: tredici settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente fino a cinque dipendenti; ventisei settimane in un biennio mobile, per i datori di lavoro che, nel semestre precedente, abbiano occupato mediamente più di cinque dipendenti. Per il calcolo di tali limiti temporali, considerato che al Fis si applicano le disposizioni in materia di cassa integrazione ordinaria (Cigo), ove compatibili, trovano applicazione le indicazioni contenute nelle ultime previsioni normative, pertanto, i limiti massimi, come sopra individuati, possono essere calcolati avuto riguardo non a un’intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando come usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei o cinque giorni, a seconda dell’orario contrattuale previsto in azienda”.
L’istituto conferma la possibilità, per i datori di lavoro, di dare corso a licenziamenti individuali o individuali plurimi per giustificato motivo oggettivo in unità produttive non interessate da trattamenti di integrazione salariale. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.

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