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Ragusa. Emanata l’ordinanza natalizia prevenzione Covid-19

Periodo 24 dicembre 2020 – 06 gennaio 2021. Determinazioni
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Il sindaco Peppe Cassì ha emanato in data odierna l’ordinanza n. 2043 ( allegata) con la quale richiama, tra l’altro, il decreto legge D.L. 18 dicembre 2020 , n. 172 con il quale viene stabilito che nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull’intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 e che nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all’articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 (cd. Zona arancione).
Con detto provvedimento considerata l’evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di integrare il quadro delle vigenti misure di contenimento alla diffusione del predetto virus in occasione delle festività natalizie e di inizio anno nuovo, adottando adeguate ed immediate misure di prevenzione e contrasto all’aggravamento dell’emergenza epidemiologica;

O R D I N A

Su tutto il territorio comunale, a decorrere dal 24 dicembre 2020 e fino al 06 gennaio 2021, l’applicazione delle sottoindicate misure:

Misure generali

1. Misure protezione individuali.
E’ fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
E’ fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, fatte salve le eccezioni già previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile.

2. Misure per esercizi pubblici commerciali
I titolari sono tenuti, per tramite apposito personale, a far rispettare le seguenti misure:
• accesso all’interno soltanto a chi indossa mascherina protettiva, che copra naso e bocca. E’ obbligatorio igienizzare le mani, facendo rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro, ponendo all’ingresso dell’esercizio commerciale deve essere esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente al suo interno;
• E’ vietato sostare all’interno dei locali più del tempo strettamente necessario ad effettuare gli acquisti;
• Negli esercizi a prevalenza alimentare, nei quali la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, l’ingresso è consentito a una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti, inviduando apposito percorso di ingresso ed uscita separato;
• Nei casi in cui la spesa venga effettuata con carrelli e cestelli, presso la zona di prelievo devono essere posizionati dispenser con gel igienizzante e carta assorbente a disposizione del cliente per la igienizzazione delle impugnature.

Per i centri commerciali plurinegozio permane obbligo di dotarsi di contapersone.

3. Divieti assembramenti.
Trova applicazione la propria ordinanza n. 1950 del 12.11.2020 e smi riguardante le limitazioni alla mobilità nel territorio comunale.

Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori comunali, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di altri Comuni è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti. E’ altresì consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata, ubicata nella medesima regione, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 05,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone, ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti (….) negli ospedali, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività sportive previste dall’art. 1, comma 10, lettere f)1 e g)2 DPCM 3 dicembre 2020, anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresi’ sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva;
e) sono sospese le attività presso centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
f) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto e in forma individuale;
g) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24;
h) chiusura di tutti i parchi, giardini e ville comunali.
i) è consentita la partecipazione alle celebrazioni religiose, precisando – in conformità a quanto previso dalla circolare del Ministero dell’Interno del 7 novembre 2020 – che i luoghi di culto dove ci si deve recare “dovranno ragionevolmente essere individuati fra quelli più vicini”.

Nell’ordinanza si precisa che nelle giornate ricadenti nella cd. zona rossa, tutti gli spostamenti vanno accompagnata da autocertificazione

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021

a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal territorio comunale, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui al comma 1 è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

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