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Operatori Asu: no a lavoro nero ma si’ a lavoro vero. Riceviamo e pubblichiamo

Il sottoscritto Antonino Di Giacomo, nel riconoscere ed apprezzare la grande iniziativa di protesta programmata ed intrapresa spontaneamente dagli operatori Asu della Regione Sicilia, indicendo tre giorni di sciopero in ciascun ambito territoriale provinciale, per la provincia di Ragusa previsto per i giorni 26-27 e 28 febbraio 2019, ritiene soffermarsi su tale problematica.
Per la prima volta, si assiste ad un movimento spontaneo, promotore e capace di far prendere coscienza e consapevolezza alle migliaia di operatori ASU per le loro reali condizioni di lavoro in violazione dei principi fondamentali a tutela del lavoro. L’attività svolta degli Asu, pur prestando attività indispensabile nelle amministrazioni, nei comuni, nei musei, nelle aziende sanitarie, nelle cooperative sociali, non vengono riconosciuti ma considerati come lavoratori in nero senza alcuna tutela giuridica e previdenziale.
In buona sostanza, svolgono tutte quelle mansioni definite “essenziali” andando a colmare, in molti casi, i vuoti di organico, in alcuni casi esclusivi e le carenze del personale, dipendenti dalla regione e dalle amministrazioni senza ricevere tutela giuridica e previdenziale.
Nelle more della redazione di un dossier sulla reale portata dei problemi di questa categoria di personale che ha intenzione di approfondire e poi diramare, ha il dovere di rendere noto all’opinione pubblica quando appreso con grande meraviglia e stupore dagli operatori ASU in servizio negli uffici dell’Asp di Modica, e dello stato di prevaricazione giuridica e normativa in cui versa questa categoria di personale, utile ed indispensabile per l’amministrazione, e che in atto con il loro carico di lavoro notevolmente pesante e con le loro responsabilità in cui operano garantiscano e consentono e perseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’Ente.
La categoria del personale Asu, così come è regolata e disciplinata, risulta priva e mancante delle più elementari tutele del lavoro, oltre che di natura previdenziali, ma invece contrariamente gli operatori Asu sono tenuti ed obbligati in fatto e non in diritto a svolgere giornalmente, senza alcun ordine formale di servizio attività lavorative spesso complesse e in molti casi esclusive, con professionalità e competenza, anche per un profilo funzionale direttivo, sostituendo di fatto in organico il personale titolare mancante.
Quello che allo scrivente stupisce e sbalordisce che in alcuni contesti dell’azienda Asp per carenza di personale in organico alcune unità vengono autorizzate a firmare anche digitalmente gli atti amministrativi esterni che impegnano economicamente in fatto ed in diritto l’amministrazione con la propria attività di operatore Asu e non con il riconoscimento di lavoratore per gli effetti giuridici ed economici.
Nello specifico, non può che evidenziare quando lo scrivente ha appreso a seguito di infortuni accorsi a tale personale Asu ad un paio di persone nel presidio Ospedaliero di Modica, per i quali pur essendo state attivate le relative istruttorie di denuncia di infortunio, non sono stati assolutamente indennizzati e non hanno ricevuto alcun compenso da parte degli Enti preposti durante il periodo di assenza.
“Anzi, ancora, lo scrivente non può che evidenziare per il rispetto della categoria Asu e nel rispetto del diritto e della tutela previdenziale ed assistenziale che una lavoratrice Asu del Presidio Ospedaliero di Modica abbia riferito che a seguito di pregresse esperienze di infortunio, ha evitato per il futuro di recarsi per modesti incidenti lavorativi al pronto soccorso dell’Ospedale, ma provvedendo invece autonomamente con il loro medico di fiducia alle cure, ciò al fine di evitare che venisse disposta la prognosi di giorni di riposo e cure, da parte del medico del pronto soccorso e per paura di non essere indennizzata per tali giorni di assenza, ma eventualmente e previo consenso dell’amministrazione avrebbe potuto compensare con attività aggiuntive oltre l’orario di servizio il recupero dei giorni di infortunio.
Gli Enti preposti invece avrebbero dovuto doverosamente ciascuno per le loro competenze compensare ed assistere economicamente i lavoratori durante l’infortunio, “ Non possiamo che augurarci che tali inadempimenti siano frutto di un mero errore di istruttorio e che l’amministrazione prendendo consapevolezza degli errori non potrebbe che discrezionalmente sanare in autotutela e con urgenza l’irregolarità eventualmente riscontrata.
Non posso che rammentare per quanto ci riguarda, che tale disciplina normativa degli ASU viola alcuni principi capisaldi della nostra costituzione Italiana in merito a tale attività di fatto lavorativa a tutti gli effetti, ma di diritto non riconosciuta
Art 3. della Costituzione “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione….”
Art 35.della Costituzione “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro”. 
Art 36. della Costituzione “Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
Art 38. della Costituzione “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono gli organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
Inoltre questa questa tipologia di personale risulta in contrasto ed in violazione alla normativa vigente della carta dei diritti dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili diramata dallo stesso Assessorato del Lavoro della Previdenza sociale della formazione della Regione Sicilia e tutt’ora vigente per quanto concerne gli infortuni.
Al punto Punto 15 della carta dei diritti dei soggetti utilizzati in attività socialmente utili infortuni e malattia professionale viene espressamente ribadito:
“Nel caso di assenze per infortunio o malattia professionale, al soggetto è corrisposto l’assegno per le giornate non coperte dall’indennità erogata dall’INAIL. Sarà cura dell’Ente ove il lavoratore presta servizio inoltrare entro le 24 ore successive all’evento la denuncia al competente Commissariato di P.S. od altra autorità competente a ricevere la denuncia ed entro le 48 ore successive all’evento la denuncia all’I.N.A.I.L., annotare l’infortunio sull’apposito registro, dare immediata comunicazione al Servizio I del Dipartimento Lavoro, all’I.N.P.S. (ai fini della sospensione dell’assegno) e al Centro per l’Impiego competente per territorio, qualora l’assenza per infortunio si protragga oltre il terzo giorno, specificando – ove conosciuta – la data del previsto rientro in servizio. Qualora la data del previsto rientro non sia conosciuta, l’Ente darà successivamente comunicazione all’I.N.P.S. dell’avvenuto rientro. Parimenti dovrà essere comunicata all’I.N.P.S. l’eventuale proroga del periodo prescritto per la prognosi”
Per venire incontro alle numerose richieste di tutela, lo scrivente – quale consulente dell’Unione Nazionale Consumatori Modica – si mette a disposizione di tutti gli operatori ASU per consulenza legale ed in particolare anche per coloro che nel corso della loro attività lavorativa hanno subito infortuni e che non sono stati indennizzati oltre che per la tutela dei diritti fondamentali del cittadino in quanto lavoratore Asu.
Tutti gli interessati potranno rivolgersi alla sede di Modica – Via Sorda Sampieri n. 27, tel.3386925831, email. consumatorimodica@gmail.com

Dott. Antonino Di Giacomo
Consulente Legale UNC Modica

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