Cerca
Close this search box.

Anche la Corte di Appello di Catania ha dato ragione ai 5 lavoratori della Servizi per Modica. Non era stato rinnovato il contratto

La Sezione lavoro della Corte di Appello di Catania ha definitivamente rigettato i cinque appelli promossi dalla Servizi per Modica srl avverso altrettante sentenze dell’ex Tribunale di Modica che nel luglio 2014 aveva accolto il ricorso proposto da cinque lavoratori i quali, tramite l’avvocato Giovanni Cassarino che li ha difesi anche in appello, nel 2011 si erano rivolti al giudice del lavoro affinché fosse dichiarata la nullità del termine apposto all’originario contratto a tempo determinato stipulato il 31 luglio 2007 con la Modica Rete Servizi Srl, poi trasformata nell’attuale Servizi Per Modica Srl, prorogato già allora ben 19 volte, e che in ragione di ciò fosse riconosciuto il loro stato di lavoratori a tempo indeterminato sin dall’originaria assunzione.
Nelle more del giudizio, quando le proroghe, nel frattempo, erano salite a venticinque, il 18 marzo 2013, dopo l’ennesima scadenza di proroga, la S.P.M. Srl aveva comunicato ai ricorrenti che non avrebbe più rinnovato il loro contratto di lavoro in essere, proponendo un accordo transattivo che prevedeva la loro nuova assunzione a tempo indeterminato ma a condizione che abbandonassero i giudizi intrapresi e rinunciassero ad ogni pretesa economica.
All’esito dei rispettivi giudizi, i due Giudici della Sezione Lavoro dell’ex Tribunale di Modica ritennero che il termine apposto al primo contratto «non appare validamente apposto e pertanto deve intendersi privo di effetto, con la conseguenza che il rapporto instaurato (…) appare qualificabile come rapporto a tempo indeterminato, ab origine, e deve ritenersi tuttora vigente».
In ragione di ciò, il Tribunale dichiarò in sentenza che il rapporto di lavoro intrattenuto tra i ricorrenti e la S.P.M. S.r.l. «è rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a decorrere dalla data del primo contratto del 31 luglio 2007, da ritenersi tuttora vigente tra le parti, con diritto alla riammissione in servizio nel posto di lavoro» condannando, altresì, la Servizi per Modica Srl a corrispondere ad ogni ricorrente una «indennità onnicomprensiva (…) nella misura pari a 10 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto».
Avverso le sentenze di primo grado propose appello la Servizi Per Modica Srl lamentandone la erroneità dinanzi alla sezione lavoro della Corte di Appello di Catania, la quale, tuttavia, il 15 febbraio scorso ha rigettato i cinque appelli ed ha confermato le sentenze dell’ex Tribunale di Modica ritenendo «convincente ed esauriente … la motivazione resa dal primo giudice in ordine alla illegittimità della clausola di durata» apposta ai contratti dei lavoratori, precisando, altresì, «che correttamente il primo giudice ha statuito in ordine alla riammissione in servizio» dei lavoratori ricorrenti, e «che non può rivestire rilevanza ostativa a tale statuizione la peculiarità del datore di lavoro, quale ente interamente partecipato da pubblica amministrazione (Comune di Modica)» .
In precedenza, per l’identica querelle, altri cinque lavoratori erano stati licenziati con sentenza definitiva. Questi, invece, non erano stati licenziati ma per la Servizi Modica non aveva loro rinnovato i contratti nel 2013 e li aveva riammessi in servizio solo dopo la sentenza di primo grado del Tribunale di Modica.

365220
© Riproduzione riservata

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scroll to Top