
La disposizione prevista dal settantaseiesimo articolo della Carta Costituzionale disciplina la figura della delega all’organo esecutivo della funzione legislativa.
“L’esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti”, questo è ciò che stabilisce l’unico comma dell’articolo in esame.
La delega legislativa al Governo è ammessa con legge del Parlamento che ne determini l’oggetto, il termine entro cui l’organo esecutivo potrà esercitare la funzione legislativa delega, i principi normativi ed i criteri direttivi che il Governo dovrà rispettare nel dettare la nuova disciplina avente forza di legge. Tali stringenti limiti sono stati voluti dai nostri Padri Costituenti per evitare che il Parlamento abdichi alla sua funzione originaria, delegando a tempo indeterminato e senza limiti, l’esercizio del potere legislativo.
La delega legislativa è sempre revocabile da parte del Parlamento, in modo esplicito ma anche attraverso un comportamento implicito, cioè attraverso l’esercizio diretto da parte dell’organo legislativo del potere prima delegato.
In relazione alle materie delegabili, è opinione comune che il Governo non potrà essere delegato né a modificare o integrare la Carta Costituzionale, né ad adottare testi legislativi che incorporano la funzione di indirizzo e/o controllo che il Parlamento esercita sull’organo esecutivo.
La legge n. 400/1988 che disciplina l’attività, l’ordinamento e la potestà regolamentare del Governo della Repubblica ha individuato dei principi e dei criteri direttivi per garantire che questa delega non si traduca in una delega “in bianco”, vale a dire in una delega legislativa illimitata. È necessario separare i principi dai criteri direttivi. Mentre questi ultimi dovrebbero prescrivere le direttive da concretizzare con la legislazione delegata, per ciò che riguarda i principi, si tratterebbe degli elementi necessari che la futura disciplina dovrebbe contenere. Patologia spesso presente nella prassi è che, in alcuni casi, la determinazione dei principi e dei criteri direttivi è estremamente generica, se non pressoché inesistente, da violare la disposizione costituzionale. Oltre ai limiti prescritti dall’art. 76 Cost., alcune leggi delega, soprattutto nelle materie di particolare rilevanza, hanno previsto alcuni limiti ulteriori, consistenti nel necessario parere di commissioni parlamentari o di enti od ancora di gruppi di esperti, tutto ciò per evitare che il Governo possa legiferare senza la competenza necessaria in quel determinato settore.
È importante dire che il Governo, ricevendo la delega legislativa, ha un evidente interesse ad esercitarla, ma a ciò non è giuridicamente vincolato, dato che non esistono delle specifiche sanzioni giuridiche nel caso di mancato esercizio del potere delegato. Nella prassi, numerosi sono stati i casi nei quali deleghe legislative sono state lasciate scadere, senza che ciò abbia portato a conseguenze, nemmeno sotto il profilo del rapporto fiduciario tra organo legislativo e Governo.
Per concludere, possiamo dire che il decreto legislativo, adottato dal Consiglio dei Ministri ed emanano da parte del Presidente della Repubblica, è subordinato, come abbiamo già sottolineato, al rispetto dei limiti prefissati dalla legge delega, adottata dal Parlamento. Questo significa che la legge di delegazione è una norma interposta tra la previsione costituzionale ed il singolo decreto legislativo emanato dal Governo, sicché la violazione della legge delega comporta l’incostituzionalità del decreto, per effetto della violazione indiretta dell’art. 76 Cost..


