
PALERMO, 24 Marzo 2024 – Si chiude con un nulla di fatto, o meglio, con una pesante sanzione disciplinare, il caso relativo alla gara di Eccellenza tra Vittoria e Polisportiva Gioiosa. Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale ha sciolto la riserva comunicata nel precedente comunicato ufficiale, rigettando il ricorso presentato dalla società ospite e confermando il verdetto del campo (e del regolamento).
La partita era stata sospesa dall’arbitro quasi immediatamente dopo il fischio d’inizio, precisamente al 1° minuto del primo tempo. Il motivo? La Polisportiva Gioiosa si era ritrovata in inferiorità numerica al di sotto del limite minimo di calciatori previsto dal regolamento per proseguire l’incontro.
La società Gioiosa aveva però impugnato la regolarità della gara, sostenendo una tesi difensiva d’impatto: secondo il club, l’impossibilità di schierare i propri tesserati non sarebbe stata una scelta arbitraria, ma la conseguenza di una “grave turbativa ambientale”. Nel ricorso venivano lamentate minacce e condotte violente subite dai calciatori prima dell’inizio del match, tali da impedire una regolare partecipazione alla gara.
Nonostante la gravità delle accuse mosse dalla Polisportiva Gioiosa, il Giudice Sportivo non è entrato nel merito della vicenda. Il motivo è un errore procedurale commesso dalla società ricorrente che ha reso il ricorso inammissibile.
Secondo l’art. 67 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), ogni ricorso deve essere notificato alla controparte (in questo caso il Vittoria) tramite l’indirizzo PEC ufficiale. La Polisportiva Gioiosa ha, però, inviato la documentazione a un indirizzo errato, non riconducibile alla società avversaria.
“Tale circostanza comporta la mancata instaurazione del contraddittorio e integra un vizio procedurale insanabile”, si legge nella nota del Giudice.
In virtù di questo vizio di forma, il Giudice Sportivo ha deliberato quanto segue: inammissibilità del ricorso presentato dalla Polisportiva Gioiosa, sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della società ospite, addebito del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.




