L’Ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Articolo di non poco conto della Sezione I, del Titolo I, della Parte II della Carta Costituzionale è il sessantottesimo.
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L’art. 68 Cost. è composto da tre commi.
Al primo, si stabilisce che: “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni”. Il principio sancito da questa norma è quello della insindacabilità dei voti dati e delle opinioni espresse dai membri del Parlamento durante il loro mandato. In altri termini, il parlamentare gode di una libertà di manifestazione delle sue opinioni molto ampia, che si traduce in una guarentigia di non perseguibilità né sul piano civile, né su quello penale, né su quello amministrativo e contabile. In questo modo, è assicurata ai parlamentari una garanzia rinforzata alla libera espressione delle loro opinioni, la quale non incontra altri limiti se non quelli rappresentati dalle eventuali misure disciplinari disposte dal Presidente dell’assemblea in caso di manifestazioni particolarmente offensive nei confronti di altri parlamentari o di terzi. È molto discusso cosa s’intenda per “nell’esercizio delle funzioni”. Sono emerse così tre tesi: la tesi estensiva, la tesi restrittiva e la tesi intermedia. Secondo la prima, oltre alle opinioni espresse nell’esercizio della funzione tipicamente parlamentare, rientrano anche quelle esternate nello svolgimento di attività latu sensu politica in contesti extraparlamentari (es. comizi). La tesi restrittiva ricomprende nell’ambito di efficacia solo gli atti posti in essere nell’assolvimento delle tipiche funzioni connesse alla carica escludendo l’attività politica extraparlamentare. L’ultima, quella cui ha aderito sia la Corte Costituzionale che la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, vale a dire la tesi intermedia, fa perno sulla relazione atto-funzione, assumendo rilievo tra le condotte insindacabili quelle che, pur non facendo parte del nocciolo duro degli atti tipici, presentano tuttavia un nesso con la funzione demandata al parlamentare. Tale nesso sussiste solo ove la dichiarazione incriminata sia, per sostanziale corrispondenza di contenuti, espressione dell’attività parlamentare.
Il primo capoverso statuisce: “senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza”. Il testo originario dell’art. 68 Cost. prevedeva la non sottoponibilità a procedimento penale, né all’arresto, né ad alcuna misura restrittiva della libertà personale, senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza, unica eccezione era rappresentata dall’ipotesi in cui il parlamentare fosse colto in flagranza di reato, cioè nello stesso momento della commissione del fatto criminoso. In tale ultimo caso, l’autorizzazione della Camera di appartenenza veniva chiesta successivamente, anziché in via preventiva. Varie critiche all’articolo in esame hanno sospinto verso una riforma, arrivata nel 1993, con la legge costituzionale n. 3. Nel nuovo testo dell’articolo 68, scompare l’istituto della improcedibilità senza previa autorizzazione della Camera di appartenenza, rimanendo obbligatoria solo per sottoporre il parlamentare ad una misura limitativa della libertà personale o domiciliare.
Terzo ed ultimo comma: “analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza”. La legge attuativa dell’art. 68 dello “Statuto” è la n. 140/2003, che ha interpretato in modo estensivo il contenuto dell’articolo in esame, in contrasto con quanto desumibile dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale. La Corte difatti ha ritenuto che il giudice debba richiedere preventivamente l’autorizzazione alla Camera di appartenenza nei casi in cui il parlamentare sia individuato in anticipo quale destinatario dell’attività di intercettazione, sia con riferimento alle utenze nella diretta disponibilità del membro del Parlamento (intercettazioni dirette), sia con riferimento alle utenze intestate a soggetti diversi, ma utilizzate dal parlamentare (intercettazioni indirette). Per quanto concerne le cd. intercettazioni fortuite, la legge n. 140/2003, impone all’autorità giudiziaria la richiesta successiva, non potendosi servire di una autorizzazione preventiva.
Il procedimento di concessione o diniego dell’autorizzazione alla perseguibilità prevede l’esame della questione da parte dell’assemblea.
Per concludere, la ratio legis di questa disposizione costituzionale è quella di consentire ai membri di ogni Camera lo svolgimento del proprio lavoro liberamente e senza interferenze da parte dell’organo giudiziario.

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