
L’art. 66 della nostra Carta Costituzionale, con il suo unico comma, stabilisce: “ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”.
Tale principio garantisce l’autonomia del Parlamento e la sua sovranità, assicurando ai parlamentari un giudizio affidato direttamente alle Camere e non a “giudici esterni”, preservando, in tal modo, l’indipendenza dell’organo legislativo rispetto agli altri organi (esecutivo e giudiziario).
La Costituzione, con i «titoli di ammissione», si riferisce alla regolarità delle operazioni elettorali.
La valutazione, pertanto, a chi spetta? Come sottolineato poc’anzi, tale valutazione viene effettuata direttamente dalle Camere, mediante delle Giunte, all’uopo elette. Queste ultime hanno il compito di convalidare l’elezione del singolo parlamentare oppure avviare un’apposita procedura, seguendo ciò che stabiliscono i regolamenti delle Camere. Il procedimento consta di due momenti: il giudizio di delibazione ed il giudizio di contestazione. Nel primo viene accertato che l’elezione del deputato o del senatore sia avvenuta nel rispetto delle regole. Qualora emergano degli elementi di illegittimità, si apre il giudizio di contestazione, in cui si avvia una vera e propria istruttoria che approfondisce la posizione del parlamentare convalidando o annullando l’elezione.
È necessario precisare che i componenti delle Giunte devono farne parte per tutta la legislatura, senza la possibilità di presentare le loro dimissioni. Qualora, tuttavia, non dovessero rispondere alle convocazioni per più di un mese, il Presidente della Giunta avrà la facoltà di rinnovare l’intero organismo.
In definitiva, la ratio di questa norma, voluta fortemente dai “Padri Costituenti”, sta nella volontà di evitare interferenze tra i vari organi costituzionali, che possano menomare la propria indipendenza.













