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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Delle riunioni di diritto e straordinarie delle Camere se ne occupa il sessantaduesimo articolo della Costituzione
Tempo di lettura: 2 minuti

“Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra”.
Il primo comma sancisce la riunione di diritto del Parlamento. Questa deve avvenire il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Si tratta di due ipotesi di sessioni parlamentari ordinarie o di diritto che, ad oggi, hanno un valore soltanto marginale. La realtà è ben diversa, difatti le sedute del Parlamento sono molte di più, al punto da rendere la cosiddetta “seduta di diritto” ormai obsoleta. Le Assemblee vengono convocate praticamente ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Al termine della seduta, il Presidente stabilisce il suo aggiornamento, evitando di doverne convocare una nuova, con la formula: “La seduta è sospesa e si aggiorna il…”, fissando la data per la successiva ed il correlato ordine del giorno, vale a dire i temi che verranno trattati. Ulteriore ipotesi di convocazione di diritto si ha con l’instaurazione delle “nuove” Camere, che deve avvenire non oltre venti giorni dalle elezioni (art. 61 Cost.).
Mentre il primo comma si occupa delle sessioni ordinarie, il secondo ed il terzo, invece, tratta delle sedute straordinarie. Tali sedute hanno il compito di affrontare temi di particolare importanza. La norma riconosce questa facoltà, innanzitutto al Presidente della Repubblica, quale organo super partes dell’osservanza e del rispetto della Carta Costituzionale. Inoltre, tale potere può essere esercitato anche da un terzo dei componenti di ciascuna Camera, che, rappresentando la minoranza, scongiura eventuali abusi della maggioranza. In ogni caso, anche quando la convocazione viene richiesta dal Presidente della Repubblica o da un terzo dei componenti di ciascuna Camera, avviene formalmente ad opera dei Presidenti di Camera e Senato. Le convocazioni straordinarie hanno luogo, soprattutto, in caso di crisi politiche o per l’esame urgente di provvedimenti legislativi.
Il terzo ed ultimo comma dell’art. 62 Cost. prevede la regola della “convocazione parallela”, secondo cui una questione affrontata da un ramo del Parlamento debba essere affrontata anche dall’altro, al fine di garantire l’unicità dell’istituzione. La simultaneità delle riunioni rafforza il principio di armonia tra Camera e Senato, evitando squilibri istituzionali.
In definitiva, l’articolo in esame tende a garantire la continuità e l’efficienza parlamentare, rafforzando il ruolo del Parlamento all’interno del nostro ordinamento giuridico.

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