
ROMA, 16 Giugno 2026 – Il Tar del Lazio ha messo la parola fine a una lunga vicenda giudiziaria e amministrativa, emettendo la decisione definitiva: il Consorzio per le Autostrade Siciliane (C.A.S.) dovrà versare integralmente la sanzione di 500.000 euro comminata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel 2022 per pratica commerciale scorretta. Il tribunale amministrativo ha infatti respinto il ricorso presentato dall’ente, segnando una netta vittoria per gli utenti della rete viaria dell’isola e una pesante battuta d’arresto per i vertici del Consorzio.
La complessa controversia trae origine dalle dettagliate segnalazioni presentate da Federconsumatori Sicilia tra aprile e settembre del 2021. In quel periodo, le tratte autostradali della A20 Messina-Palermo e della A18 Messina-Catania si erano letteralmente trasformate in un estenuante percorso a ostacoli per gli automobilisti. La proliferazione incontrollata dei cantieri lungo le due arterie stradali aveva gonfiato in modo significativo i tempi di percorrenza, causando disservizi diffusi e pesanti ripercussioni economiche per un’ampia platea di utenti, che spaziava dai pendolari ai lavoratori, dalle imprese di trasporto fino ai numerosi turisti presenti in Sicilia durante la stagione estiva.
Secondo quanto accertato dall’Antitrust, le pesanti criticità patite quotidianamente dagli automobilisti non erano imputabili a eventi fortuiti, bensì a gravi carenze strutturali nella gestione e nella manutenzione ordinaria delle infrastrutture in concessione al C.A.S. L’aspetto ritenuto più grave dall’Autorità, e ora confermato dai giudici, riguarda però la politica tariffaria applicata dall’ente: a fronte di un servizio palesemente deteriorato e di rallentamenti cronici, il Consorzio non ha introdotto alcuna riduzione strutturale o sospensione temporanea dei pedaggi per compensare l’utenza, salvo in rarissime circostanze definite dai giudici come del tutto “sporadiche e limitatissime”.
Nel pronunciarsi sul caso, il Tar del Lazio ha innanzitutto smontato e respinto le eccezioni preliminari sollevate dai legali del C.A.S., i quali lamentavano una presunta decadenza del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità Garante. Successivamente, i magistrati sono entrati nel merito della questione, confermando la piena legittimità della multa da mezzo milione di euro. La sentenza non si limita a sanzionare la condotta passata, ma ribadisce un principio di diritto chiaro e fondamentale per i servizi pubblici: è del tutto ingiustificabile imporre condizioni di grave disagio e pericolo ai viaggiatori continuando, nel contempo, a incassare integralmente i pedaggi. I servizi a pagamento hanno l’obbligo di garantire standard minimi di qualità e sicurezza, ed eventuali inefficienze strutturali o ritardi nei lavori non possono in alcun modo gravare esclusivamente sul tempo e sulle tasche dei cittadini.


