
La recente Nota Ministeriale MIM prot. n. 75233 del 27/03/2025 sta generando confusione e timori tra il personale docente precario a causa di interpretazioni errate e, talvolta, di atti impositivi da parte di alcuni Dirigenti Scolastici.
L’Unione Nazionale Consumatori, sezione di Modica, intende fare piena chiarezza sulla natura e sui limiti di tale nota, a tutela dei diritti contrattuali e costituzionali dei docenti.
“È fondamentale chiarire – spiega l’avvocato Antonino Di Giacomo – che la Nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) costituisce un atto interno di indirizzo amministrativo, e non un provvedimento cogente con valore di legge o di contratto. La nota si limita a invitare i Dirigenti Scolastici (DS) a sensibilizzare il personale precario sulla necessità di presentare le domande di ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche (Natale, Pasqua, ecc.). L’intento è evitare futuri aggravi di spesa per l’Amministrazione in caso di contenzioso, che la giurisprudenza ha dimostrato essere spesso sfavorevole all’ente statale. La stessa non attribuisce ai DS il potere di imporre un piano ferie obbligatorio o di limitare la scelta del periodo di riposo”.
Negli ultimi mesi, si sono registrate diverse comunicazioni da parte di alcuni Dirigenti Scolastici che, travisando l’intento ministeriale, hanno trasformato il semplice “invito” in un vero e proprio “obbligo”, vincolando la fruizione delle ferie esclusivamente ai periodi di sospensione didattica.
Tali imposizioni unilaterali costituiscono una chiara violazione:
Del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
Del principio di disparità di trattamento (tra personale di ruolo e precario).
Del diritto costituzionale alle ferie (art. 36 Cost.).
La giurisprudenza consolidata, in particolare la Corte di Giustizia UE (sentenze del 6.11.2018) e la Corte di Cassazione (sentenza n. 16715/2024), stabilisce che il docente ha pieno diritto alla monetizzazione delle ferie non godute se l’Amministrazione non lo ha messo nelle condizioni effettive di fruirne. Le comunicazioni generiche o gli “inviti-obbligo” non soddisfano i requisiti legali.
In merito ai diritti pregressi, l’Avv. Antonino Di Giacomo, Co-Responsabile dell’Unione Nazionale Consumatori (UNC) di Modica, fornisce dati chiari sull’entità del risarcimento dovuto: “La Nota Ministeriale è un atto di indirizzo e non ha valore retroattivo, quindi non può in alcun modo incidere sugli anni scolastici precedenti. Per gli anni passati, si applica solo la giurisprudenza. Facciamo presente che un supplente annuale, con contratto dall’01/09 al 30 giugno, matura un diritto alla monetizzazione di circa 25 giorni di ferie, oltre a tre giorni di festività soppresse. Questo si traduce in un importo complessivo lordo di circa 1.700 euro per ciascun anno scolastico anteriore alla circolare del Ministero (27/03/2025).”
L’Avvocato ribadisce inoltre che i ricorsi per la monetizzazione sono rivolti contro il Ministero dell’Istruzione e del Merito e non contro il Dirigente Scolastico o l’istituzione scolastica. Ogni pressione impropria o scoraggiamento verbale è illegittimo.
La scuola è tenuta a garantire la parità di trattamento tra il personale docente a tempo determinato e quello a tempo indeterminato. Le ferie devono essere fruite secondo le esigenze del lavoratore, compatibilmente con il servizio, e non possono essere imposte unilateralmente dall’amministrazione.













