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L’ora Legale. Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Nel nostro ordinamento, oltre al diritto di voto, si aggiungono altre funzioni di stimolo e di impulso nei confronti delle assemblee rappresentative, esercitate mediante istituti che definiamo di democrazia diretta.
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Attraverso questi ultimi, il corpo elettorale, anziché delegare ad altri organi l’esercizio della sovranità, provvederebbe ad esercitarla in proprio. Gli istituti a cui facciamo riferimento sono: la petizione, l’iniziativa popolare ed il referendum.
Il diritto di petizione è sancito dall’art. 50 Cost., secondo il quale: “tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità”. Del diritto di petizione è titolare la generalità dei cittadini, perciò non solo i cittadini elettori, e si traduce in pratica non certo in un esercizio diretto di sovranità, bensì nell’esercizio di una funzione di stimolo per il Parlamento. Una funzione che può avere ad oggetto uno specifico intervento legislativo o la presa in considerazione di esigenze, considerate dai proponenti, di interesse generale.
La petizione si differenzia dagli altri due istituti di democrazia diretta. Mentre il referendum contrappone la volontà popolare a quella del Parlamento, la petizione, al contrario, ha ad oggetto una specifica funzione di “spinta” del potere legislativo. Inoltre, la petizione si differenzia dall’iniziativa legislativa, disciplinata dall’art. 71 Cost., perché non determina l’avvio di un procedimento legislativo ed è libera nel modo di esercizio e nella sua forma. Per di più, le petizioni, a differenza dei referendum e delle iniziative popolari, non vanno incontro a limiti di materia, potendo essere presentate su qualsiasi argomento.
I regolamenti parlamentari prevedono che, una volta presentata la petizione e vagliata la sua ammissibilità, il Presidente dell’Assemblea debba assegnarla alla Commissione competente per materia. I suddetti regolamenti non impongono alle Camere l’obbligo di deliberare sulle petizioni.
Di recente sono state introdotte delle riforme, volte a permettere la sottoscrizione online di petizioni, utilizzando strumenti di identificazione elettronica (SPID, CIE e CNS).
Nonostante l’impiego di queste nuove tecnologie, in realtà l’istituto è oggi in disuso, a causa della scarsa applicazione, dovuta, a sua volta, al fatto che il Parlamento ha sempre attribuito poco peso alle petizioni che gli sono pervenute. Tutto ciò, viene ribadito dal momento che nessun rimedio giurisdizionale è previsto in caso di inerzia del Parlamento a fronte della presentazione di una petizione.

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