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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Cosa disciplina l'Art 40 Cost.?
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Composto da un solo comma, l’articolo opera nell’ambito dello sciopero, prevedendo che: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”.
Si definisce sciopero ogni astensione collettiva dal lavoro, promossa, di regola, dai sindacati e posta in essere dai lavoratori subordinati. Lo stesso intende ottenere miglioramenti delle condizioni lavorative, ma ciò non esclude anche il raggiungimento di altre finalità (come la riduzione dei licenziamenti); si è sempre ritenuto che maggiore è l’adesione e più sono le possibilità di ottenere i risultati sperati.
Lo sciopero costituisce una libertà e per tale motivo non può essere limitato, né sanzionato. Dottrina e giurisprudenza non hanno avuto dubbi nel sostenere l’inapplicabilità di molte norme del codice penale, risalenti al periodo fascista, che reprimevano il diritto allo sciopero. Si tratta di un diritto individuale ad esercizio collettivo, di cui il singolo è titolare e che può scegliere liberamente se esercitare o meno. Durante lo sciopero, il rapporto di lavoro viene considerato sospeso, esentando il lavoratore da qualsiasi forma di responsabilità nei riguardi del datore di lavoro. Inoltre, durante l’astensione, l’imprenditore non può ricorrere al licenziamento o ad altri provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori che protestano.
Nel 1990, con la legge n. 146, si è proceduto a disciplinare legislativamente l’esercizio del diritto di sciopero, limitatamente al settore dei servizi pubblici. È stata prevista l’istituzione di una apposita commissione di garanzia, avente il compito di controllare l’esatta applicazione della legge, oltre alla definizione di misure dirette a consentire l’erogazione delle prestazioni indispensabili a tutela degli interessi costituzionalmente rilevanti dei singoli utenti; non potendosi risolversi in uno strumento di ritorsione nei confronti della collettività, estranea rispetto ai rapporti tra datore e dipendenti, e pertanto anche impossibilitata a difendersi. Con la legge n. 83/2000 si è imposto il preavviso minimo non inferiore a 10 giorni e l’indicazione della durata dello sciopero. Qualora dovesse essere disattesa la normativa che regola l’astensione dal lavoro, il Governo ha il potere di ordinare la revoca dello sciopero.
Nulla, invece, viene previsto per quanto concerne la serrata, vale a dire la chiusura dell’azienda, da parte del datore di lavoro, in modo da rendere inattuabile lo svolgimento dell’attività lavorativa. Rispetto alla sciopero, la serrata non è, ad oggi, un diritto, bensì una facoltà.
Per chiudere, l’importanza dello sciopero è fondamentale in un ordinamento come il nostro, proprio per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica, facendo in modo che vengano garantite ai lavoratori condizioni diverse e sicuramente migliori, rispetto a quelle pregresse.

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