Il TAR Sicilia, Sezione Staccata di Catania, con sentenza n. 2990/2022 ha rigettato il ricorso presentato dal Comune di Ragusa avverso il provvedimento regionale di non approvazione parziale della variante al PRG adottata dal Consiglio Comunale con delibera del 11-3-2018 (sotto la precedente Amministrazione), ritenendo che l’ampiezza delle previsioni contenute nella variante presupponesse una revisione del Piano.
Con sentenza n. 2992/2022 stessa data e medesimo Collegio, il TAR ha accolto il ricorso proposto dalla società Teknè per l’annullamento del provvedimento comunale che aveva disposto che il piano di lottizzazione presentato dalla suddetta società dovesse essere rimodulato secondo una diversa interpretazione del vigente PRG e quindi con riduzione dei volumi commerciali.
Il TAR ha accolto il ricorso, sia pur nei limiti evidenziati nella sentenza medesima, e cioè asserendo di non poter pronunciarsi sulla fondatezza e sulla congruità del piano di lottizzazione, attesa l’evidente complessità della valutazione discrezionale che connota il relativo atto di approvazione.
Pertanto, il TAR ha dichiarato l’obbligo del Comune di rideterminarsi entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della sentenza.
Il TAR ha, inoltre, rigettato la domanda risarcitoria della società Teknè.
- 11 Ottobre 2024 -