L’Ente bilaterale del terziario di Ragusa comunica alle imprese e ai lavoratori dell’area iblea che il Decreto legge n. 50 del 17 maggio 2022 (c.d. decreto “Aiuti”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio scorso, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina”, ha previsto l’erogazione di un’indennità una tantum per i lavoratori dipendenti. La disposizione in esame, prevista dall’articolo 31, disciplina il riconoscimento, con la retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, di un’indennità una tantum, pari a duecento euro, in favore dei lavoratori dipendenti, esclusi quelli domestici, che abbiano beneficiato, nel primo quadrimestre 2022, per almeno una mensilità, dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di bilancio 2022. Tale indennità è riconosciuta automaticamente dai datori di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore sulla non titolarità di uno o più prestazioni disciplinate dall’articolo 32, commi 1 e 18, del decreto in commento, ossia le indennità una tantum previste per i pensionati e per i nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
“L’indennità, che spetta una sola volta, anche qualora il lavoratore risulti titolare di più rapporti di lavoro – spiegano dal consiglio direttivo Ebt Ragusa – non è cedibile, né sequestrabile o pignorabile e non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Il credito maturato conseguentemente all’erogazione dell’indennità una tantum è compensato mediante la denuncia contributiva (decreto-legge n.269/2003, articolo 44, comma 9) secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale. Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità una tantum è compensato attraverso la denuncia contributiva secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale”. Il decreto in questione, all’articolo 32, prevede, inoltre, l’erogazione di un’indennità una tantum per altre categorie di lavoratori, tra cui: collaboratori coordinati e continuativi; percettori di Naspi; percettori di Dis-Coll; lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport; lavoratori stagionali; lavoratori intermittenti (a chiamata); lavoratori autonomi occasionali. Per ulteriori informazioni è possibile contattare gli uffici dell’Ebt Ragusa in via Roma 212 al numero telefonico 0932.622522 oppure consultare il sito internet www.ebiteragusa.com.
- 14 Ottobre 2024 -