
“Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi”.
L’unico comma dell’articolo 80 prevede che spetta al Parlamento autorizzare, con legge, la ratifica dei trattati internazionali. Tale disposizione innova profondamente rispetto a quanto previsto dallo Statuto Albertino che, all’art. 5, attribuiva al Re il potere di concludere i trattati, obbligandolo semplicemente a darne notizia alle Camere. Così come la norma statutaria rifletteva gli equilibri su cui poggiava una forma di governo ancora fortemente sbilanciata a favore del Sovrano, così l’attuale disposizione costituzionale è l’espressione di equilibri profondamente mutati e delle conseguenze che, sulla nuova forma di governo, ha prodotto la piena applicazione del principio democratico-rappresentativo.
Il riferimento alla “legge” è soggetto ad un duplice limite. In primo luogo, è escluso che siano ammessi atti con valore di legge, vale a dire decreti legge e decreti legislativi. Se il legislatore avesse ammesso anche questo tipo di norme, non si sarebbe preoccupato di inserire un’apposita disposizione che specifica l’uso della legge da parte del Parlamento in questa materia.
Il secondo limite, invece, impone al legislatore di approvare la disposizione con procedimento ordinario, escludendo, quindi, sia quello abbreviato che quello decentrato.
La legge che autorizza la ratifica ed ordina l’esecuzione del trattato internazionale ha, inoltre, una speciale forza di resistenza nell’ordinamento interno, stante l’obbligo per il legislatore nazionale di rispettare i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali. Ne deriva che in caso di contrasto tra una norma interna ed una norma contenuta in un trattato internazionale ratificato e reso esecutivo nell’ordinamento nazionale, dovrà essere sollevata questione di legittimità costituzionale per violazione dell’art. 117 Cost..
L’autorizzazione parlamentare, pertanto, è necessaria per la ratifica dei trattati che abbiano natura politica, che prevedano arbitrari o regolamenti giudiziari, che importino variazioni territoriali, oneri alle finanze o che modifichino leggi. Per quanto concerne i primi, i patti di natura politica, si fa riferimento ai trattati di alleanza, di adesione ad organizzazioni internazionali, di pace, che comportano la partecipazione dello Stato ad operazioni militari in territori stranieri. Quando, al contrario, si tratta di trattati che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, ci si riferisce all’obbligo per lo Stato di sottoporsi al giudizio di organi giudiziari internazionali per la soluzione di determinate controversie. I trattati che importino variazioni territoriali, fanno riferimento agli accordi da cui derivino mutamenti dei confini nazionali, mentre quelli che si occupano degli oneri alle finanze, implicano per lo Stato la necessità di sostenere delle spese. Infine, i trattati di modificazioni di leggi, fanno riferimento a quelle convenzioni la cui esecuzione comporta il mutamento della legislazione vigente e quindi la necessità che il diritto interno vada adattato, tramite atti legislativi, agli accordi internazionali.
Per concludere, la ratio legis dell’articolo in questione, statuisce che, in considerazione della particolare complessità della materia, la ratifica degli accordi internazionali vada autorizzata con il procedimento legislativo ordinario in modo da garantire la massima ponderazione, trasparenza e tutela delle minoranze su temi particolarmente delicati.


