L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 79 Cost. disciplina i provvedimenti di clemenza: amnistia e indulto.
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L’amnistia estingue il reato e, se vi è stata condanna, l’esecuzione della pena, mentre l’indulto condona in tutto o in parte la pena o la commuta in altra minore (quest’ultimo istituto mirava a ridurre il sovraffollamento delle carceri).
Il settantanovesimo articolo della Carta Costituzionale è composto da tre commi.
Il primo statuisce: “l’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale”. Secondo la vecchia formulazione del comma in esame, amnistia ed indulto erano concessi con decreto del Presidente della Repubblica su legge di delegazione delle Camere. Oggi, invece, per effetto della riforma costituzionale avvenuta con legge Cost. n. 1/1992, l’articolo 79 prevede che l’amnistia e l’indulto siano concessi mediante una “legge rinforzata”, in quanto è richiesta la maggioranza speciale dei 2/3 sia per la votazione dei singoli articoli che per la votazione finale. Per fonti rinforzate s’intendono quelle leggi per la cui formazione è previsto un iter diverso e più complesso rispetto a quello ordinario. In altri termini, la maggioranza parlamentare non basta per varare atti di clemenza, ma è necessario il voto delle minoranze. La scelta di richiedere una maggioranza qualificata garantisce che amnistia e indulto possano essere concessi solo in presenza di un consenso politico e sociale quasi unanime, confermando quindi il loro carattere di misure speciali ed eccezionali.
“La legge che concede l’amnistia o l’indulto stabilisce il termine per la loro applicazione”. Il secondo comma, prevede che le norme che disciplinano amnistia e indulto fissino un termine di operatività, stabilendo che le leggi di concessione debbano indicare un termine per l’applicazione.
Il terzo ed ultimo comma conclude: “in ogni caso l’amnistia e l’indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge”, questo ha finalità preventive per evitare che vengano posti in essere ulteriori reati, perché se così non fosse, non appena l’opinione pubblica fosse a conoscenza della presentazione di questo tipo di atti di clemenza, si sentirebbe autorizzata a delinquere, vista la possibilità di beneficiare di tali istituti. In altre parole quello che si vuole evitare è la cosiddetta “licenza a delinquere”, che possa derivare dal conferire amnistia ed indulto dopo la presentazione del disegno di legge.

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