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Pozzallo. Approvato Regolamento comunale istituto tributario

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Nella seduta del 4 marzo il Consiglio Comunale di Pozzallo ha approvato il Regolamento Comunale per l’applicazione dell’istituto tributario del reclamo/mediazione. Con tale strumento, innovativo e di grande civiltà, l’Amministrazione comunale ha deciso di recepire le recenti disposizioni normative che hanno cambiato le fasi del processo tributario, anche per gli atti di competenza del Comune.
Il predetto Regolamento è conforme ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità, di trasparenza e di leale collaborazione così come espressi dalla L. 241/1990 e dalla Legge 212/2000 e s.m.i. (Statuto del contribuente).
L’istituto tributario del reclamo/mediazione, perseguito in fase amministrativa, costituisce uno strumento deflattivo del contenzioso tributario, nell’ambito di un procedimento pre-giudiziale, in cui il ricorrente ed il Comune, quale ente impositore, sono tenuti ad effettuare un contraddittorio finalizzato a verificare le eccezioni formulate, prima di instaurare il giudizio avanti alla competente Commissione Tributaria.
Con tale istituto si dà la possibilità al contribuente di risolvere, senza spese legali, la controversia insorta, in materia di tributi locali, tra quest’ultimo ed il Comune.
Il Regolamento prevede, inoltre, la costituzione del c.d. Organo di Mediazione che avrà il compito di esaminare i ricorsi nell’ambito dell’operatività dell’istituto medesimo.
Con la presentazione del ricorso-reclamo si apre automaticamente una nuova fase amministrativa gestita dal Comune, che si può concludere con l’accoglimento del reclamo presentato o con una mediazione tra il contribuente ed il Comune stesso.
La procedura si attiva per le controversie di valore non superiore a € 50.000, intendendosi, per valore della controversia, l’importo del tributo, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.
Durante la fase di mediazione, costituita dai 90 gg. decorrenti dal ricevimento del ricorso da parte del Comune, i termini rimangono sospesi ed il contribuente non deve costituirsi in giudizio avanti la Commissione Tributaria Provinciale.
Tuttavia, il contribuente, alla scadenza dei 90 giorni dalla presentazione del reclamo, qualora non soddisfatto dell’esito della superiore procedura, potrà, nei successivi 30 giorni, proporre ricorso avanti alla competente Commissione Tributaria Provinciale.

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