L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 83 Cost. apre il Titolo II della Parte II della Carta Costituzionale; tale Titolo è denominato “Il Presidente della Repubblica”.
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Il Capo dello Stato è il soggetto rappresentativo a livello sia interno che internazionale della complessiva entità statuale anche in corrispondenza a poteri sicuramente propri di altri organi costituzionali, come il Parlamento od il Governo.
L’articolo in esame consta di tre commi.
Il primo: “il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri”. Uno dei casi, espressamente previsti dalla Costituzione, in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune è proprio quello della elezione della più alta carica dello Stato. Tale organo collegiale è formato dall’insieme dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si riunisce presso Palazzo Montecitorio, sede della Camera Dei deputati ed è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati.
Il secondo comma dell’art. 83 Cost. statuisce: “all’elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d’Aosta ha un solo delegato”. Il Parlamento in seduta comune, durante l’elezione del Presidente della Repubblica, si integra di tre rappresentanti di ciascuna regione (ad eccezione della Valle d’Aosta, che ne nomina solo uno), designati dai rispettivi Consigli regionali, per garantire la rappresentanza delle minoranze. L’integrazione appare del tutto temporanea, tanto che lo stesso giuramento da parte dell’eletto avviene dinanzi al Parlamento in seduta comune, senza la presenza dei delegati regionali. Tale presenza tende ad assicurare un carattere nazionale e territoriale all’elezione, in modo che il Presidente della Repubblica non sia espressione solamente dei partiti presenti in Parlamento, ma anche delle minoranze presenti nei vari territori, per garantire il pluralismo istituzionale.
Terzo ed ultimo comma dell’articolo esaminato prescrive che: “l’elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell’assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta”. L’elezione del Capo dello Stato avviene per scrutinio segreto, vale a dire che la preferenza espressa da ogni singolo elettore o membro di un’assemblea resta anonima e non viene rivelata a terzi, tutto ciò per proteggere il parlamentare da pressioni esterne, obblighi di partito o ritorsioni, permettendo di votare secondo la propria coscienza. Durante lo scrutinio segreto il voto viene espresso utilizzando una scheda elettorale che viene poi riposta in un’urna, il tutto valorizzato dalla possibilità di votare all’interno di una cabina elettorale. Lo spoglio dei voti viene successivamente effettuato dal Presidente della Camera.
Per quanto riguarda le maggioranze previste, l’articolo 83 statuisce che la maggioranza, nelle prime tre votazioni, debba essere quella dei due terzi degli aventi diritto. Ci troviamo dinanzi ad una maggioranza qualificata, ossia una soglia di voti più alta della normale maggioranza assoluta utilizzata per adottare decisioni importanti, come appunto quella dell’elezione del Capo dello Stato. Sempre l’art. 83 Cost., inoltre, nella parte finale del terzo comma, prevede che dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dell’assemblea (la metà più uno degli aventi diritto al voto); il quorum più basso serve ad evitare situazioni di stallo, che possano creare difficoltà nell’elezione della figura più importante e rappresentativa del nostro ordinamento giuridico.

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