
L’articolo in esame è composto da due commi e al primo statuisce: “l’iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale”.
La Costituzione, quindi, riconosce tale potere al Governo sia perché è l’organo maggiormente in grado di valutare l’opportunità o la necessità di interventi nei vari campi della vita nazionale, sia perché i progetti di legge di iniziativa governativa hanno maggiori probabilità di essere approvati, potendo, il Governo, contare sul voto favorevole della maggioranza dei parlamentari. L’iniziativa è attribuita al Governo inteso come organo collegiale e non al singolo Ministro. I disegni di legge vengono, infatti, deliberati dal Consiglio dei Ministri e presentati ad una delle Camere, una volta ottenuta l’autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica.
In secondo luogo, l’iniziativa legislativa spetta ai membri del Parlamento, i quali possono esercitarla o individualmente o cumulativamente, sottoscrivendo una proposta di legge. Non sono titolari di iniziativa gli organi interni delle Camere, come le commissioni.
L’iniziativa legislativa spetta anche ad altri organi e ciò deve essere previsto da una legge costituzionale (es. CNEL, Regioni, Comuni).
Dalla lettura della norma, possiamo intuire come i soggetti titolari dell’iniziativa legislativa sembrino essere in una posizione di sostanziale parità, eppure esistono alcune ipotesi di “iniziativa riservata”, in cui questa può essere esercitata soltanto da uno o più soggetti determinati, pensiamo al caso del Governo per i disegni di legge relativi al bilancio o per i disegni legati alla conversione dei decreti-legge.
È necessario, inoltre, precisare che nella prassi vengono utilizzati termini diversi per indicare da chi proviene l’iniziativa. Gli atti di iniziativa governativa vengono denominati “disegni di legge”, mentre gli atti di iniziativa parlamentare prendono il nome di “proposte di legge”. Infine, gli atti proposti da altri soggetti, vengono chiamati “progetti di legge”. La differenza terminologica, difatti, indica solamente la provenienza, ma non vi è alcuna distinzione sostanziale, visto che i testi devono essere redatti per iscritto, suddivisi in articoli ed accompagnati da una relazione tecnica che ne indichi le finalità.
“Il popolo esercita l’iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli”. Il primo capoverso si occupa dell’iniziativa popolare. Questa deve essere esercitata mediante la proposta, da parte di almeno 50.000 elettori, di un progetto di legge, redatto in articoli. Si tratta di uno degli istituti di democrazia diretta, che ha trovato attuazione con la legge n. 352/1970. Le firme a sostegno del progetto di legge, da presentare alla cancelleria della Corte di Cassazione da parte di almeno dieci promotori, devono essere autenticate ed accompagnate da certificato elettorale.




