
L’art. 65 Cost., con i suoi due commi, prevede: “La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere”.
L’ineleggibilità è la condizione soggettiva di impedimento all’elezione che incide sulla capacità elettorale e causa l’invalidità dell’elezione stessa, qualora questa abbia avuto luogo. La Carta Costituzionale, secondo l’articolo in esame, delega la legge a prendere i provvedimenti in materia. La ratio della disciplina delle cause di ineleggibilità consiste nell’evitare che un candidato possa valersi nei confronti dell’elettorato del ruolo professionale svolto e realizzare così un’influenza indebita sul libero esercizio del diritto di voto. In altri termini, si vuole impedire che un cittadino acceda ad una delle Camere quando ha una posizione di vantaggio rispetto agli altri cittadini. Quanto alle cause di ineleggibilità, si fa riferimento a: persone che ricoprono determinati uffici (es. prefetti), persone che godono di impieghi in Stati esteri, persone che sono legate allo Stato da particolari rapporti economici, giudici della Corte Costituzionale, magistrati (a meno che non si trovino in aspettativa all’atto dell’accettazione della candidatura).
Situazione diversa è quella della incompatibilità che ha luogo quando un soggetto esercita delle funzioni non cumulabili con il mandato parlamentare. L’incompatibilità di un candidato non inficia la validità dell’elezione, bensì impone all’interessato di scegliere un’opzione fra le due cariche incompatibili.
Già al secondo comma dell’art. 65 dello “Statuto” vediamo esplicitamente una causa di incompatibilità, quella fra senatore e deputato. Inoltre, se vuole restare in carica, non può esercitare allo stesso tempo la carica di membro del Parlamento e quella di Presidente della Repubblica o di parlamentare e membro del Consiglio Superiore della Magistratura. Altre cause di incompatibilità sono previste dalla legge per evitare che i membri di Camera dei deputati e Senato della Repubblica ricoprano cariche in enti controllati dallo Stato, per esemplificare si pensi alle cariche ricoperte negli istituti di credito.
In conclusione, l’obiettivo che l’art. 65 Cost. e le leggi ordinarie ad esso collegate si prefiggono è quello di evitare conflitti di interesse, assicurando ai parlamentari di esercitare la propria funzione in maniera del tutto libera ed indipendente, eliminando qualsiasi tipo di cumulo che possa rendere il deputato o il senatore vincolato.





1 commento su “L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca”
Manca il riferimento all’incandidabilità…