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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 63 Cost. si occupa di uno dei primi adempimenti fondamentali cui le Camere, appena insediate, sono chiamate ad assolvere, in altri termini: l’elezione del Presidente e dei componenti dell’Ufficio di Presidenza.
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L’articolo in esame, composto da due commi, al primo statuisce che: “ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza”. Per l’elezione dei Presidenti, che avvengono a scrutinio segreto, è richiesta una maggioranza qualificata, con l’intento di evitare che i futuri Presidenti, a causa delle delicate funzioni che dovranno svolgere, siano legati da un rapporto troppo intenso con una specifica maggioranza parlamentare. È, invece, necessario che godano di un ampio consenso, in modo da svolgere l’incarico affidatogli nel più rigoroso rispetto del principio di imparzialità. Tutto ciò vale sia per le mansioni che i Presidenti dovranno svolgere verso l’esterno, sia per quelle che svolgeranno sul piano interno. Il ruolo dei Presidenti deve essere “super partes”, ciò significa che la loro appartenenza ad un determinato partito non deve essere un privilegio per alcuni gruppi a discapito degli altri raggruppamenti parlamentari. I Presidenti hanno un ruolo fondamentale, visto che dirigono i lavori delle Camere, mantenendo l’ordine delle sedute e garantiscono il rispetto dei regolamenti parlamentari. Inoltre, ogni Presidente rappresenta la Camera all’esterno.
Una volta eletti e nominati i Presidenti di Camera dei deputati e Senato della Repubblica, si procede all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, che nel caso del Senato viene chiamato «Consiglio di Presidenza». Questo organo è composto da quattro vice Presidenti, i quali assistono il Presidente nello svolgimento del suo lavoro; tre questori, addetti ai servizi interni e mantenimento dell’ordine in aula; otto segretari, che hanno il compito di verificare l’esistenza del numero legale, compilare e leggere i verbali delle varie sedute. L’Ufficio di Presidenza, pertanto, collabora con il Presidente nella gestione dell’attività parlamentare e nell’organizzazione dei lavori interni.
Il secondo comma, invece, prevede: “quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati”. In certe occasioni, previste dalla Costituzione, Camera e Senato hanno l’obbligo di riunirsi in seduta comune. Per esemplificare, ciò avviene per l’elezione del Presidente della Repubblica o per l’elezione di un terzo dei membri del Consiglio Superiore della Magistratura. La riunione in seduta comune si svolge sempre a Palazzo Montecitorio (sede della Camera dei deputati) e la direzione dei lavori è nelle mani del Presidente e dell’Ufficio di Presidenza della Camera. Tale comma venne introdotto per evitare che si riunissero troppe funzioni nella persona del Presidente del Senato, visto che egli è già chiamato a sostituire il Presidente della Repubblica tutte le volte in cui questo non può esercitare le proprie funzioni. Inoltre, la Camera dei deputati risulta essere più rappresentativa della volontà popolare, essendo composta da un numero maggiore di membri, eletti su base nazionale.
Per concludere, l’articolo 63 della nostra Carta Costituzionale, riconosce a ciascuna Camera la facoltà di eleggere i propri organi interni, rafforzando il principio di autonomia organizzativa del Parlamento e mantenendo un rapporto di equilibrio tra le due Camere in caso di riunione in seduta comune.

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