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L’Ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

Mentre l’art. 56 Cost. si occupa della Camera dei deputati, il successivo articolo, vale a dire il 57esimo, tratta della composizione del Senato della Repubblica.
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Quest’ultimo, ad alto contenuto tecnico, detta le regole per l’elezione dei senatori.
Il primo dei quattro commi stabilisce che: “il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero”. Il Senato, a differenza della Camera dei deputati, è eletto su base regionale. Ciò significa che l’elezione dei senatori avviene ripartendo i seggi tra le varie Regioni. Le circoscrizioni elettorali per il Senato sono 20 e coincidono con il numero delle Regioni. La Camera, invece, ha un carattere più “nazionale” e si basa sulla ripartizione di collegi elettorali di tipo circoscrizionale, che non necessariamente coincidono con le Regioni, visto che le più popolose (es. Sicilia), ne contano due o più.
Il secondo comma statuisce: “il numero dei senatori elettivi è di duecento, quattro dei quali eletti nella circoscrizione Estero”. Con la legge costituzionale n. 1/2020, il numero dei senatori elettivi è passato dai precedenti 315 agli attuali 200 (più i senatori a vita), di cui quattro eletti sia da cittadini italiani iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) sia quelli che si trovano temporaneamente fuori dall’Italia per un periodo di almeno tre mesi, esprimendo il loro voto per corrispondenza. La ratio di questa riduzione, avvenuta con la legge costituzionale n. 1/2020, sta nel contenimento della spesa pubblica.
“Nessuna Regione o Provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno”. Il terzo comma, nella sua versione antecedente alla modifica, stabiliva un numero di senatori per regione maggiore (non poteva essere inferiore a 7), oggi, a seguito della riforma, il numero è sceso, facendo sì che ogni Regione non può avere meno di tre senatori. Fanno eccezione il Molise e la Valle d’Aosta, in cui il numero inferiore è stabilito direttamente nella Carta Costituzionale, in ragione del fatto che detengono il primato per la minor densità di popolazione e numero totale di abitanti.
L’ultimo comma detta: “la ripartizione dei seggi tra le Regioni o le Province autonome, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti”, in cui si prevede che la ripartizione dei seggi avvenga in proporzione alla popolazione, facendo riferimento all’ultimo censimento. Dopo aver calcolato un quoziente elettorale e assegnato a ciascun partito un numero di seggi pari a quante volte quel quoziente entra nei voti totali di ciascuna lista (i quozienti interi), i seggi rimanenti vengono distribuiti tra i partiti che hanno ottenuto il maggior numero di voti residui, rispetto ai voti già utilizzati per i seggi ottenuti inizialmente. Per capirlo meglio, è necessario un esempio: immaginiamo ci siano 5 seggi da assegnare e che il quoziente sia pari a 100. Il Partito A ottiene 360 voti, perciò vengono utilizzati 300 voti (3 seggi diretti) ed il resto è di 60 voti. Il Partito B ottiene 180 voti, utilizzando 100 voti per l’assegnazione di un seggio ed il resto è di 80 voti. Il Partito C, con 50 voti, non arriva a raggiungere la soglia perciò ad esso non verrà assegnato nessun seggio. Quindi, il seggio rimanente verrà assegnato al Partito B, che ha il maggior resto, cioè 80 voti, rispetto ai 60 del Partito A.

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