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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La “Parte Seconda” della nostra Carta Costituzionale (Ordinamento della Repubblica), suddivisa in sei titoli, si occupa di descrivere l’organizzazione ed il funzionamento dello Stato. Questa parte va dall’art. 55 fino al 139 e tratta ogni specifico aspetto della struttura burocratica dell’ordinamento giuridico.
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Il Titolo I si riferisce al potere legislativo, esercitato dal Parlamento e gli articoli che lo compongono vanno dal 55 all’82. Tale Titolo, a sua volta, è suddiviso in due Sezioni. La prima concerne “Le Camere” e la seconda “La formazione delle leggi”.
L’art. 55 Cost. è composto da due commi. Al primo si statuisce che: “il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”. Questo articolo entra nel merito della composizione del Parlamento, precisando il cosiddetto “bicameralismo perfetto”, con due Camere autonome ed indipendenti tra loro, con poteri e funzioni equivalenti. La nostra Costituzione è stata redatta ed approvata subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, in cui si proveniva da un periodo di dittatura. I Padri Costituenti, per evitare che una Camera potesse prendere il controllo assoluto del Paese, preferì creare un sistema di sorveglianza, in cui per approvare una legge è necessario lo “star bene” di entrambe le Camere, creando una sorta di “Ping Pong” sul testo legislativo da una Camera all’altra. Questo sistema è stato molto criticato, per via del rallentamento che comporta nel procedimento di formazione delle disposizioni legislative ed è stato oggetto anche di una riforma costituzionale (bocciata al quesito referendario), che intendeva differenziare i poteri delle due Camere nonché le rappresentanze, la Camera dei deputati doveva rimanere la sede della rappresentanza generale mentre il Senato della Repubblica acquisiva il differente compito di rappresentare le autonomie regionali e locali. Perciò, la necessità di approvare lo stesso testo normativo nelle due Camere garantisce l’unicità del Parlamento come istituzione.
Il secondo ed ultimo comma dell’articolo in esame prevede: “il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione”. Esso è presieduto dal Presidente della Camera dei deputati e si riunisce presso la sede della Camera (Palazzo Montecitorio). I regolamenti parlamentari stabiliscono che il regolamento applicabile alle sedute del Parlamento a Camere riunite è quello della Camera dei deputati, mentre il regolamento del Senato prevede che il Parlamento in seduta comune possa darsi delle proprie norme regolamentari. Il Parlamento a Camere riunite non esercita la funzione legislativa, bensì funzioni di diversa natura, tassativamente indicate in Costituzione, vale a dire: l’elezione del Presidente della Repubblica, il suo giuramento e l’eventuale messa in stato di accusa, l’elezione di 5 giudici della Corte Costituzionale, nonché l’elezione di 1/3 dei componenti del Consiglio Superiore della Magistratura (C.S.M.). Con il Parlamento in seduta comune si garantisce che le decisioni riguardanti la più alta istituzione dello Stato (il Presidente della Repubblica) ed il potere giudiziario, siano in mano a tutti i rappresentanti dei cittadini.

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