
Lo fecero con l’art. 44 Cost., in cui affidarono al legislatore ordinario il compito di disciplinare lo sfruttamento delle risorse territoriali.
Questa disposizione normativa è composta da due commi e recita: “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
Nella stesura dell’articolo in esame, le correnti di sinistra evidenziarono come e quanto fosse fondamentale il controllo dello Stato sulla ripartizione e sull’utilizzo del fondo. A tale impostazione seguì l’obiezione degli esponenti di destra, i quali non solo sottolinearono che lo Stato avesse risibili competenze nella gestione delle aziende agricole, ma che un intervento dello Stato centrale sarebbe risultato lesivo della competenza affidata alle regioni. Si arrivò così ad una soluzione mediana in cui ci si limitò ad accennare due soli fini della proprietà fondiaria, vale a dire: conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.
Si ritenne necessario imporre dei vincoli ai proprietari terrieri, con il precipuo scopo di garantire rapporti più equi tra coloro che posseggono la terra e coloro che la coltivano, evitando inutili sfruttamenti.
La legge ordinaria, inoltre, ha il compito di regolare la bonifica delle terre, affinché, determinate zone, dapprima incoltivabili, vengano rese produttive.
Vitale si ritiene sia il supporto alla piccola e media proprietà, mediante sostegni economici in grado di garantire la produzione agricola nonché di assicurare un tenore di vita equo.
Per quanto riguarda il secondo comma della norma esaminata, relativa alle zone montane, il legislatore deve provvedere, mediante normative adeguate, non più alla massimizzazione della produzione agricola, bensì alla sostenibilità ambientale, in combinato disposto con gli agli artt. 9 e 41 Cost..
Per concludere, la dottrina ha precisato che l’attuale significato dell’art. 44 Cost. si dovrebbe rinvenire nell’obbligo, per il legislatore ordinario, di favorire lo sviluppo sostenibile in modo da sfruttare le risorse naturali senza oltrepassare le loro capacità, evitando quindi di danneggiare l’ambiente sia per le generazioni presenti, ma soprattutto per le generazioni future.