Cerca
Close this search box.

L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

I Padri Costituenti, nel momento storico in cui si trovavano, sentirono la necessità di affrontare la cosiddetta “questione agraria”.
Tempo di lettura: 2 minuti

Lo fecero con l’art. 44 Cost., in cui affidarono al legislatore ordinario il compito di disciplinare lo sfruttamento delle risorse territoriali.
Questa disposizione normativa è composta da due commi e recita: “al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.
Nella stesura dell’articolo in esame, le correnti di sinistra evidenziarono come e quanto fosse fondamentale il controllo dello Stato sulla ripartizione e sull’utilizzo del fondo. A tale impostazione seguì l’obiezione degli esponenti di destra, i quali non solo sottolinearono che lo Stato avesse risibili competenze nella gestione delle aziende agricole, ma che un intervento dello Stato centrale sarebbe risultato lesivo della competenza affidata alle regioni. Si arrivò così ad una soluzione mediana in cui ci si limitò ad accennare due soli fini della proprietà fondiaria, vale a dire: conseguire il razionale sfruttamento del suolo e stabilire equi rapporti sociali.
Si ritenne necessario imporre dei vincoli ai proprietari terrieri, con il precipuo scopo di garantire rapporti più equi tra coloro che posseggono la terra e coloro che la coltivano, evitando inutili sfruttamenti.
La legge ordinaria, inoltre, ha il compito di regolare la bonifica delle terre, affinché, determinate zone, dapprima incoltivabili, vengano rese produttive.
Vitale si ritiene sia il supporto alla piccola e media proprietà, mediante sostegni economici in grado di garantire la produzione agricola nonché di assicurare un tenore di vita equo.
Per quanto riguarda il secondo comma della norma esaminata, relativa alle zone montane, il legislatore deve provvedere, mediante normative adeguate, non più alla massimizzazione della produzione agricola, bensì alla sostenibilità ambientale, in combinato disposto con gli agli artt. 9 e 41 Cost..
Per concludere, la dottrina ha precisato che l’attuale significato dell’art. 44 Cost. si dovrebbe rinvenire nell’obbligo, per il legislatore ordinario, di favorire lo sviluppo sostenibile in modo da sfruttare le risorse naturali senza oltrepassare le loro capacità, evitando quindi di danneggiare l’ambiente sia per le generazioni presenti, ma soprattutto per le generazioni future.

558787
© Riproduzione riservata

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

UTENTI IN LINEA
Torna in alto