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L’ora Legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La nostra Carta Costituzionale contiene una serie di disposizioni che danno corpo a quella che viene definita “Costituzione economica”.
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Le disposizioni di quest’ultima cercano di regolare il ruolo dello Stato, da un lato, e il ruolo dei privati, dall’altro, rispetto all’esercizio dell’attività economica.
La libertà di iniziativa economica è disciplinata dall’art. 41 Cost., composto da tre commi.
“L’iniziativa economica privata è libera”, ciò è statuito dal primo comma, in cui vi è la libertà di ogni cittadino di intraprendere un’attività economica e di organizzare le risorse umane e materiali per svolgerla. Da questo comma, emerge la tendenza dei “Padri Costituenti” a voler introdurre un sistema misto, in cui lo Stato non si limita a porre delle norme di regolamento, ma interviene anche in qualità di imprenditore. Negli ultimi anni, però, le cose sono cambiate ed è stata “sminuita” la figura dello Stato imprenditore, a causa della tendenza a privatizzare le imprese pubbliche, minacciate da una cattiva e difficile gestione statale, unita alla mancanza di liquidità.
Il primo capoverso dell’articolo in esame prevede che: “non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”. La libertà di iniziativa economica, deve rispettare, quindi, i limiti previsti da questo comma, sottolineando come l’interesse pubblico prevalga su quello privato. Questi limiti, a differenza dei Paesi ad impronta dittatoriale in cui il regime può impedire, con discrezionalità, l’attività delle imprese, sono vincoli accettati e ritenuti inevitabili dalla collettività.
L’ultimo comma stabilisce: “la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”. Si impone allo Stato, mediante la legislazione ordinaria, di intervenire affinché possano raggiungersi i fini stabiliti. Tra gli interventi legislativi più importanti, va annoverata la legge n. 287/1990, che ha introdotto, per la prima volta, una legislazione generale antitrust. Questa normativa è centrata sulla nozione di posizione dominante sul mercato, il cui abuso è vietato in quanto ritenuto elemento che altera il libero gioco della concorrenza, stabilendo gli effetti distorsivi che la legge intende evitare.
In conclusione, possiamo sostenere che la norma costituzionale in questione tende a garantire che l’iniziativa economica sia una vera e propria libertà, esercitata, però, nei limiti previsti dalla legge e in un’ottica sociale.

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