
La Delegazione dell’Unione Nazionale Consumatori sezione di Modica ( UNC ), rappresentata dai consulenti legali Avv. Stefano Di Giacomo e Avv. Antonino Di Giacomo, informa che i docenti di religione cattolica hanno la possibilità di ottenere un risarcimento per la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato nel caso in cui i suddetti contratti siano stati reiterati per più di 36 mesi.
I docenti di religione cattolica sono soggetti a un regime speciale di assunzione a tempo determinato, disciplinato dalla legge n. 186 del 2003.
Secondo un principio ormai consolidato, il protrarsi di rapporti di lavoro annuali a rinnovo automatico per un periodo superiore a tre annualità scolasticheconfigura un abuso nell’utilizzo dei contratti a termine. Tale abuso, in ogni caso, si verifica quando si superano 36 mesi di contratti a termine a prescindere che siano continuativi oppure no.
In buona sostanza, i docenti hanno diritto al risarcimento del danno, come previsto dall’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010 e dall’art. 28, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015. Attenzione però! Non è riconosciuta la trasformazione dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato (Cass. civ., sez. lavoro, sent. n. 18698 del 9.6.2022).
Solamente dopo vent’anni il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha bandito un concorso straordinario per 1928 posti, notevolmente superiore rispetto ai 36 mesi.
Per tale ragione la reiterazione abusiva dei contratti a tempo determinato è illegittima sia secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue che della Corte di Cassazione. La quantificazione del risarcimento sarà pari ad una somma compresa tra 2,5 a 12 mensilità di stipendio lordo.
Quanto sopra trova fondamento nelle sentenze Marrosu e Sardino (causa C-53/04) che hanno sottolineato l’inadeguatezza delle disposizioni italiane sui contratti a termine nel lavoro pubblico ed il conseguenziale diritto al risarcimento del danno subito, richiedendo dunque misure effettive per cercare di prevenire e sanzionare l’utilizzo abusivo dei suddetti contratti.
Il risarcimento, quantificato alla stregua dei principi dettati dalla normativa e giurisprudenza nazionale e comunitaria, ha proprio la funzione di sanzionare e dissuadere la Pubblica Amministrazione dalla reiterazione dei contratti.
Si evidenzia inoltre che il diritto in oggetto spetta analogamente a tutti i docenti precari e personale Ata che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio a tempo determinato presso le Istituzioni Scolastiche.
Modica, 17.06.2024