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Il lavoro agile deve applicarsi sulla scorta della normativa vigente.

Sul tema del lavoro agile si registra una presa di posizione dei responsabili sindacali (Fernandez della FP- CGIL-FP, Taglierini della UIL FP, Vindigni della CSA, Di Martino della UGL e Gerbino del DICCAP) nei confronti del Comune di Ragusa.
Una nota è stata inviata al Sindaco di Ragusa, al Segretario generale dell’Ente, al dirigente delle Risorse Umane, ai dirigenti e per conoscenza agli assessori, al presidente del consiglio comunale, agli RLS, al RSPP, al medico competente e infine al Prefetto di Ragusa e al Dipartimento della Funzione Pubblica.
La missiva fa riferimento ad una lettera del 15 maggio scorso a firma del segretario generale dell’Ente sul “Protocollo di sicurezza covid-19 – valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori e misure di prevenzione e protezione per il Comune di Ragusa”, la cui lettura suscita – a nostro avviso – alcune perplessità in ordine alle potenziali ricadute aventi sulle modalità di lavoro stabilite dall’autorità governativa.
Le OO.SS. non condividono lo spirito della lettera che non si muove nella direzione voluta dal vigente quadro normativo che preside la materia e diffidano i dirigenti dall’adozione di modalità organizzative di rientro dal lavoro agile, e di piani di sicurezza anti-contagio, senza il previo confronto (anche in modalità video-conferenza) con i previsti soggetti sindacali.
I dirigenti sindacali, infatti, rilevano:
“Ad attirare la nostra attenzione, in particolare, oltre alla notizia a noi riferita secondo la quale numerosi dipendenti sarebbero già stati chiamati a rendere negli uffici la propria prestazione lavorativa, è la conclusione connessa alla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, in excursus nella prefata nota, che consentirebbe “la graduale riapertura degli uffici dell’ente”.
In replica alle motivazioni di cui alla Vostra nota, per mero scrupolo, giova semplicemente ricordare che il datore di lavoro risulta sprovvisto di potere autoritativo nell’adottare provvedimenti conseguenti diversi da quelli tipologicamente vincolati. Il cosiddetto Decreto Rilancio ha prorogato le misure previste dall’art. 87 del D.L. n. 18/2020 fino al 31 dicembre 2020. La Pubblica Amministrazione, quindi, deve proseguire per lungo tempo nell’erogazione dei propri servizi con i dipendenti in lavoro agile, che continua ad essere l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in prima battuta, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative; resta fermo che le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche solo per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.
Il principio è chiaro: non vi è nessuna riapertura indiscriminata ma, ancora per lungo tempo, gli uffici dovranno procedere ad erogare i servizi senza la presenza in ufficio dei dipendenti, se non necessaria. È un cambio di mentalità al quale le Amministrazioni hanno avuto due mesi a prepararsi e ora sarà necessario dimostrare di essere all’altezza della sfida.
Nello specifico, quando l’art. 87 chiama in causa i dirigenti delle P.A. nell’individuazione dei servizi ritenuti indifferibili, per i quali è richiesta la necessaria presenza sul luogo di lavoro dei dipendenti, quale opzione residuale nell’ambito del processo di adozione del lavoro agile come ordinaria modalità della prestazione lavorativa, non concede agli stessi la più ampia autonomia, ma ciò rimane una procedura vincolata. Fintanto che la fase emergenziale persiste, come tuttora è la misura corrente, l’art. 87 rappresenta un obbligo sia per il datore di lavoro che per il dipendente della prestazione di lavoro in modalità agile.
L’unica novità che va evidenziata è quella contenuta nella circolare 3/2020 FP, la quale ribadisce che nel citato DPCM 26 aprile 2020 l’attività svolta dalla amministrazione pubblica continua ad essere inserita nell’allegato 3, ossia tra le attività non sospese, fermo restando il richiamo al predetto articolo 87; che, come detto, definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. Le pubbliche amministrazioni continuano a garantire l’attività amministrativa, e a tal fine possono rivedere le attività indifferibili, ampliando il novero di quelle individuate in un primo tempo, e quelle da rendere in presenza anche per assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle sole attività produttive, industriali e commerciali, secondo quanto disposto dal citato DPCM 26 aprile 2020 e dalle future misure normative; peraltro, relativo esclusivamente all’installazione di nuove attività, all’ampliamento di quelle già esistenti a al loro subentro. Resta fermo il principio secondi cui le attività che le amministrazioni sono chiamate a garantire possono essere svolte sia nella sede di lavoro – anche soltanto per alcune giornate, nei casi in cui il dipendente faccia parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio – sia con modalità agile.
Nei prossimi mesi, pertanto, si dovrà evitare gli assembramenti, la presenza contemporanea dei dipendenti e degli utenti negli uffici tale da non rispettare le distanze prescritte, le inutili code. A tal fine, il Decreto in parola prevede altresì l’introduzione di modalità di interlocuzione programmata (ovvero gli appuntamenti),“anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l’utenza”.
Per evitare la presenza in contemporanea dei dipendenti, inoltre, si dovrà ricorrere ad ulteriori accorgimenti organizzativi perché gli ingressi siano scaglionati: il primo e più importante strumento sarà quello di introdurre misure di flessibilità dell’orario insieme alla revisione dell’articolazione dell’orario. In questo senso, le scriventi OO.SS. – sono disponibili al confronto previsto dall’art. 5 comma 2 lett. a) del CCNL 21.5.2018.
Non va dimenticato, infine, che, secondo il “Protocollo di accordo per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19” sottoscritto dalla Funzione Pubblica e dalle OO.SS., “le amministrazioni promuovono modalità di comunicazione e confronto con le rappresentanze sindacali sui punti del presente protocollo al fine di condividere informazioni e azioni volte a contemperare la necessità di tutela del personale e dell’utenza, con quella di garantire l’erogazione di servizi pubblici essenziali e indifferibili”. Al riguardo, tuttavia, spiace constatare che la nota in oggetto non include – tra i suoi destinatari – le OO.SS.
La stessa, inoltre, non fa cenno alcuno sull’implementazione degli strumenti informatici, necessari per la continuazione dello smart working senza dover gravare ulteriormente sulle risorse private dei dipendenti, come già accaduto sin dall’inizio dell’emergenza Covid-19.”

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