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Riconoscimento importante per tutti i docenti di Religione precari

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Avvocati Stefano Di Giacomo e Antonino Di Giacomo, corresponsabili dell’UNC – Sede di Modica, da anni impegnati nella tutela dei docenti precari vittime dell’abusiva reiterazione dei contratti annuali, precisano quanto segue in relazione alla recente e rilevante pronuncia della Corte di Cassazione.

Con la sentenza n. 34215 del 18 novembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro –  ha fissato un principio chiaro e determinante: l’utilizzo ripetuto dei contratti a tempo determinato nella scuola pubblica su posti vacanti e disponibili costituisce una violazione della Direttiva 1999/70/CE e della clausola 5 dell’Accordo Quadro, configurando un abuso che impone all’Amministrazione l’obbligo di risarcire il danno subito dal docente.
La Suprema Corte precisa, inoltre, che il risarcimento spetta anche ai docenti che hanno successivamente vinto procedure concorsuali – siano esse ordinarie o straordinarie – poiché l’immissione in ruolo non costituisce una misura sanzionatoria idonea a compensare l’abuso pregresso né elimina il danno derivante dalla precarizzazione illegittima.

Questa puntualizzazione assume particolare rilievo per i docenti di religione, categoria che per anni ha prestato servizio con contratti annuali o pluriennali su posti in realtà stabili e disponibili, spesso in assenza di procedure concorsuali regolari. Secondo la Cassazione, l’abuso si configura anche quando i contratti non sono continuativi o sono stati svolti in scuole e diocesi diverse, purché riferiti allo stesso profilo professionale. Il superamento del concorso – ordinario o straordinario – non incide dunque sul diritto al risarcimento, che rimane integro.

Un ulteriore passaggio fondamentale della sentenza riguarda la determinazione dell’indennizzo. La Corte richiama la normativa vigente, chiarendo che il risarcimento deve essere liquidato in una misura compresa tra quattro (4) e ventiquattro (24) mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenendo conto della durata complessiva del servizio precario, del numero dei contratti, della tipologia dei posti occupati e del grado di elusione delle norme in materia di reclutamento. Tale criterio garantisce una tutela effettiva, proporzionata e realmente dissuasiva, come richiesto dal diritto europeo.

La sentenza si inserisce in un contesto nazionale in cui la precarizzazione del personale scolastico è divenuta una prassi strutturale. La Cassazione afferma in modo definitivo che il docente – e in modo particolare il docente di religione – mantiene sempre il diritto al risarcimento per gli anni di contratti illegittimamente reiterati, anche quando abbia successivamente ottenuto l’immissione in ruolo attraverso concorsi ordinari o straordinari.

Gli Avv. Stefano e Antonino Di Giacomo, corresponsabili UNC Modica, precisano che questa decisione rappresenta un passo decisivo verso il riconoscimento della dignità professionale dei docenti precari e verso la piena affermazione dei principi europei che impongono all’Amministrazione una gestione del personale fondata sulla legalità, sulla stabilità e sulla tutela effettiva dei lavoratori.

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