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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

L’art. 61 Cost. disciplina un aspetto di fondamentale della vita democratica del nostro Paese, vale a dire il passaggio dalle vecchie alle nuove Camere.
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Il primo dei due commi che compongono l’articolo in questione stabilisce: “le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni”. I “Padri Costituenti” hanno previsto un termine massimo per l’elezione delle nuove Camere (70 giorni) dalla fine delle precedenti, affinché si eviti un “vuoto” della potestà legislativa, che determini fratture di potere tra le legislature che si susseguono. Pertanto, dal momento in cui il Presidente della Repubblica, alla scadenza naturale (decorsi 5 anni) o per scioglimento anticipato dovuto ad una crisi politica, scioglie le vecchie Camere, le elezioni politiche devono svolgersi entro 70 giorni, garantendo la continuità democratica. L’intervallo dei 70 giorni viene ritenuto ragionevole per il rinnovo delle Camere.
È importante sottolineare che la fine della legislatura provoca la decadenza di tutti i disegni di legge (testi legislativi presentati dal Governo) all’esame del Parlamento. L’esame di tali provvedimenti può essere ripreso, qualora essi vengano ripresentati entro sei mesi dall’inizio della nuova legislatura, ove l’assemblea ne dichiari l’urgenza.
La prima riunione delle “nuove” Camere, viene fissata dal Presidente della Repubblica, che non può superare i venti giorni dal momento delle elezioni politiche. In questa seduta vengono eletti i rispettivi Presidenti. Entrambe le figure (Presidente della Camera dei deputati e Presidente del Senato della Repubblica), sono considerate figure cardine per l’avvio dell’attività parlamentare.
Il secondo e ultimo comma dell’articolo esaminato prevede che: “finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti”. In questo comma viene specificato l’istituto della prorogatio, che garantisce ai titolari degli organi di poter continuare ad esercitare le loro funzioni nonostante sia scaduto il loro mandato, in attesa della nomina o dell’elezione dei successori. Tale meccanismo assicura che non vi sia alcun vuoto istituzionale, facendo in modo che il Parlamento resti operativo per fronteggiare temi di ordinaria amministrazione. Prorogare i poteri delle Camere, evitando un vuoto di potere, non vuol dire prorogare la legislatura. Quest’ultimo caso viene previsto dall’articolo precedente (art. 60 Cost.), unicamente nell’ipotesi eccezionale di guerra.
In conclusione, il meccanismo predisposto dall’art. 61 Cost., consente di mantenere intatta la stabilità dello Stato anche nelle fasi di transizione politica.

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