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L’ora legale Pillole di Costituzione a cura di Piergiorgio Ricca

La salvaguardia della cultura e dell’ambiente rientrano tra i principi fondamentali della nostra Carta Costituzionale.
Tempo di lettura: 2 minuti

L’art. 9 Cost. è una disposizione lungimirante in quanto la tutela dei beni irrinunciabili – quali la cultura e l’ambiente – si presenta non solo come mera “legge direttrice” per il nostro legislatore, bensì come norma precettiva in grado di fondare le decisioni dei vari soggetti dell’ordinamento.
L’inclusione di tale disposizione tra i principi fondamentali della Costituzione si deve ad Aldo Moro e Concetto Marchesi, i quali sfidarono gli altri “Padri Costituenti” – gli stessi che conferivano una scarsa utilità alla norma sopracitata.
Tuttavia, prima ancora di analizzare l’articolo in questione, ritengo sia necessaria una breve disamina del termine “cultura”. L’enciclopedia Treccani la intende come: “l’insieme delle cognizioni intellettuali che una persona ha acquisito attraverso lo studio e l’esperienza, rielaborandole peraltro con un personale e profondo ripensamento così da convertire le nozioni da semplice erudizione in elemento costitutivo della sua personalità morale, della sua spiritualità e del suo gusto estetico, e, in breve, nella consapevolezza di sé e del proprio mondo”. Pier Paolo Pasolini sosteneva fermamente che istruzione e cultura fossero le sole armi in grado di difendere il cittadino dalla società dei consumi (come dargli torto, d’altronde). L’ignoranza delle masse è, sin dagli albori, una delle condizioni primarie (e necessarie) per la nascita di regimi dittatoriali: fin quando il popolo è scevro di cultura, spirito critico e strumenti atti ad esplorare la realtà autonomamente, ne consegue quanto possa essere facilmente manipolabile. Esplicitato questo concetto, passiamo ad esaminare la norma in sé.
Il primo ed il secondo comma dell’art. 9 Cost. statuiscono che: “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”. Tali commi vanno letti sotto un’ottica condivisa. La “promozione” sottolinea l’impegno attivo, assunto dalla Repubblica in settori cardine del progresso. Cultura e ricerca devono essere libere dall’ingerenza dei pubblici poteri, così da poter consentire la piena realizzazione dell’individuo, anche in questi ambiti. Quando, invece, si parla di “tutela” ci si riferisce al paesaggio ed al patrimonio artistico della nostra Nazione. La Repubblica, pertanto, è chiamata a valorizzare e a preservare il patrimonio storico-artistico nazionale. La norma presenta l’eredità del passato («il patrimonio storico e artistico»), pur in continua evoluzione («il paesaggio»), in simbiosi con la creatività delle conquiste future («la cultura e la ricerca scientifica»). In altri termini, urge salvaguardare il passato per poter pianificare il futuro.
Lo sguardo al passato è chiarito dal verbo «tutela», quello al futuro dal verbo «promuove». La promozione della ricerca tecnica e scientifica dovrebbe perciò tradursi in un sostanziale stanziamento di congrue risorse, erogate in maniera continuativa, nello snellimento delle procedure burocratiche e nella valorizzazione dei “cervelli”, affinché tale obiettivo possa dirsi del tutto soddisfatto.
Rispetto al patrimonio storico-artistico, si stima che l’Italia concentri circa il 70% di tutti i beni artistici esistenti in ogni continente; sicché è d’obbligo proteggere, salvaguardare, rispettare e valorizzare tale patrimonio dall’inestimabile valore.
Il terzo ed ultimo comma dell’articolo esaminato è stato introdotto con la legge costituzionale n. 1/2022 e recita che: “tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali”. Il diritto all’ambiente viene oggigiorno considerato a pieno titolo un diritto fondamentale dell’individuo, poiché è solo garantendo un ambiente salubre che si consente di mantenere le condizioni necessarie alla sopravvivenza dell’uomo. Una “tutela” che deve evidenziarsi sotto due profili di qualificazione del bene ambiente, oggetto tanto di un diritto soggettivo dell’uomo (risarcibile in sede civile), quanto di protezione da parte degli organi pubblici (tutelabile in sede penale ed amministrativa). La previsione esplicita di tutela della «biodiversità» e degli «ecosistemi» vale a ricomprendere nella protezione tutti gli esseri viventi in generale, non solo gli animali, la cui relazione con gli individui certamente merita una tutela rafforzata, perché la violazione è idonea a ledere più beni ed interessi. La tutela degli animali ha ricevuto, in ragione della riserva di legge prevista nell’ultimo periodo del terzo comma dell’art. 9 Cost., nel corso degli anni, un sempre maggiore riconoscimento, soprattutto dal punto di vista penale con l’introduzione, nel 2004, dell’art. 544-ter all’interno del corpo del “Codice Rocco”.
Per concludere, possiamo concordare sul fatto che non esiste causa più urgente, né più giusta, del proteggere il futuro della nostra specie: indissolubilmente, si intende, legata alle altre.

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